COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 39/A A.D. POLISPORTIVA CATANIA 1980 (CT), avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 penalizzazione di un punto e ammenda di € 103,00 (prima rinuncia). Gara Campionato Giovanissimi regionali “G” Atletico Avola / Pol. Catania 1980 del 27/10/2012 – C.U. N° 174 SGS37 del 09/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 39/A
A.D. POLISPORTIVA CATANIA 1980 (CT), avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 penalizzazione di un punto e ammenda di € 103,00 (prima rinuncia). Gara Campionato Giovanissimi regionali “G” Atletico Avola / Pol. Catania 1980 del 27/10/2012 – C.U. N° 174 SGS37 del 09/11/2012.
La Pol. Catania 1980, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, invocando la sussistenza della causa di forza maggiore e perciò chiedendo che la gara in questione venga rifissata. In particolare la reclamante sostiene, qui in sintesi, di avere dimostrato a mezzo della certificazione rilasciata da Ufficiale di P.G. che alle 15.10 il pulmino sociale già trovavasi in panne nel tratto autostradale Catania - Siracusa all'altezza del bivio di Lentini e che nonostante l'aiuto fornito dalle Forze dell'Ordine non era stato possibile ottenere l'intervento di un meccanico.
La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che l'appello sia fondato.
Emerge infatti provato che il pulmino trovavasi in panne almeno alle 15.10, a circa mezz'ora di strada dal comune di Avola. E' allora evidente che nell'ipotesi in cui il viaggio da Catania si fosse svolto regolarmente la società appellante sarebbe giunta per tempo al campo di gioco per disputare la gara, fissata per le ore 16.00.
E' pur vero quanto affermato dal Giudice Sportivo Territoriale nella motivazione del provvedimento impugnato, cioè che nel programmare la trasferta si debbano tenere in debito conto tutti i possibili eventi sfavorevoli, ma è pur vero che:
1) Trattandosi di giovanissimi, i dirigenti della Società devono esercitare un maggiore controllo di responsabilità sui minori e non cedere all'eventuale mero ausilio di terzi il responsabile controllo dei minori loro affidati, ove si sia verificato un imprevisto, talchè i giovani calciatori sono stati poi recuperati dai rispettivi genitori;
2) La gara risultava programmata di sabato pomeriggio, dovendosi perciò conciliare con la lunghezza della trasferta gli impegni scolastici dei giovani calciatori, riducendosi i margini di tempo entro i quali preordinarsi per eventuali imprevisti;
3) Risulta provata la circostanza che le stesse Forze dell'Ordine hanno riscontrato l'indisponibilità di due meccanici della zona ad intervenire con tempestività, quando alle ore 15.10 sarebbe stato comunque possibile, ove il pulmino fosse stato riparato, raggiungere puntualmente il Comune di Avola. Ulteriormente annotando, tuttavia, che il pulmino è stato poi recuperato da un carro attrezzi.
Trattasi insomma di un concorso di circostanze che rendono l'evento non prevedibile e non altrimenti evitabile, manifestatosi indipendentemente dalla volontà della Società appellante, per cui può riconoscersi l'invocata causa di giustificazione, con le conseguenze deliberative di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, in accoglimento dell'appello come sopra proposto, annulla le sanzioni tutte adottate dal Giudice Sportivo Territoriale e dispone ripetersi la gara.
Senza addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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