COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 33/A A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO avverso perdita gara 0 -3 inibizione fino al 30/11/2012 dirigente accompagnatore Blatti Carlo squalifica per un ulteriore gara al calciatore Distefano Andrea Gara Campionato Eccellenza Girone “B” San Gregorio Taormina del 14/10/2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 33/A
A.S.D. CLUB CALCIO SAN GREGORIO avverso perdita gara 0 -3 inibizione fino al 30/11/2012 dirigente accompagnatore Blatti Carlo squalifica per un ulteriore gara al calciatore Distefano Andrea Gara Campionato Eccellenza Girone “B” San Gregorio Taormina del 14/10/2012
Con ricorso in appello, la A.S.D. Club Calcio San Gregorio ha chiesto in proprio favore la riforma della decisione in epigrafe riportata.
La reclamante, in particolare, ritiene che il proprio tesserato Distefano Andrea, squalificato per una gara nel corso dell’ultima giornata del campionato Allievi Regionali 2011/12 non debba scontare la squalifica residuale nella prima squadra del Campionato di Eccellenza dove egli è stato più volte impiegato, avendo il calciatore scontato detta sanzione con la mancata partecipazione alla prima gara di Campionato Juniores 2012/13 tra la società reclamante e la società Scommettendo di Catania,
A dire della San Gregorio il G.S. avrebbe pertanto errato nell’interpretazione della normativa di riferimento, in quanto il calciatore sanzionato, per i motivi esposti, avrebbe partecipato alla partita 14.10.2012 tra Taormina e San Gregorio, campionato di Eccellenza, in posizione regolare.
All’udienza del 4 dicembre 2012, dinnanzi a questa Commissione disciplinare benchè regolarmente convocati non compariva nessun rappresentate della società reclamante nè sono pervenute controdeduzioni da parte della resistente.
La Commissione disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia del ricorso è stata inviata alla controparte con lettera raccomandata così come prescritto dalla normativa in vigore, letti gli atti rileva quanto segue: il ricorso presentato dalla A.S.D. Club calcio San Gregorio non merita accoglimento e conseguentemente la decisione del Giudice sportivo deve essere confermata. In punto di fatto si rileva che il calciatore Distefano Andrea, in occasione della gara di semifinale del Campionato allievi Regionali disputata tra la società San Pio X contro lo Sport V, subiva la squalifica per una gara per recidiva di ammonizioni, così come risulta dagli atti del presente procedimento. La suddetta squalifica doveva essere scontata nel campionato successivo mentre attualmente, ed è qui che nasce il problema, il Distefano, per raggiunti limiti di età, non milita più nel campionato Allievi ed è tesserato presso una nuova società. Passando all’esame particolare del caso di specie, secondo la società reclamante il proprio tesserato Distefano Andrea, avendo la possibilità di partecipare per la stagione 2012-2013 al campionato Juniores, dovrebbe, in tesi, scontare la squalifica inflittagli nel campionato Juniores e non già nel campionato di prima categoria dove egli è stato utilizzato fin dalla prima partita di campionato. Per tale ragione, a dire della reclamante, il calciatore Distefano avrebbe partecipato in posizione regolare alla partita del campionato di Eccellenza svoltasi il 23.9. 2012 tra il Taormina e la San Gregorio. Va precisato, in limine, che, come esattamente osservato nella decisione impugnata, il calciatore Di Stefano potrebbe, invero, partecipare al campionato regionale Juniores anche in via ordinaria. Va da sé che una potenziale partecipazione al campionato juniores è rimessa al mero libito della società di appartenenza. Pertanto, ove la medesima società decidesse di non far partecipare il calciatore nell’attuale campionato Juniores la sanzione comminatagli non verrebbe mai assolta, svuotando di contenuto il sistema della giustizia sportiva. La giustizia sportiva, come già affermato da questa CDT in precedente occasione, nell’esercitare le sue funzioni, deve essere «rapida » e deve essere «efficace» in conformità con le regole stabilite negli artt. 4.8. e 4.9 dei Principi di giustizia sportiva (entrati in vigore il 19 maggio 2010, delib. Cons. naz. Coni n. 1412), senza che comportamenti elusivi tentati da appartenenti all’ordinamento sportivo possano compromettere la puntuale applicazione delle regole in parola.
Sotto questo aspetto, la certezza e la immediatezza della esecuzione della sanzione sportiva vanno declinate in termini coerenti a quelli ricavabili dagli artt. 4.8 e 4.9. dei Principi di giustizia sportiva.
In un siffatto contesto, deve assumersi che l’unico criterio valido a garanzia che la sanzione sportiva venga effettivamente scontata sia quello di irrogarla nella prima (cronologicamente) gara ufficiale dei campionati delle due categorie in cui il Distefano poteva prendere parte e cioè juniores e prima squadra. (tipologicamente corrispondenti in quanto organizzati dalla L.N.D. e non dal Settore giovanile scolastico). A conti fatti, per quanto qui interessa, nell’occasione in cui il Distefano è sceso in campo per disputare la gara contro la Taormina, il medesimo non aveva scontato in alcuna competizione la sanzione disciplinare inflittagli e per di più aveva disputato tutte le gare sino a quel momento affrontare dalla prima squadra del San Gregorio.
Per quel che qui è dato apprezzare in una considerazione d’insieme, focalizzata sulla posizione attuale della ricorrente, è ragionevole sostenere che l’unico criterio che garantisca la certezza della sanzione sportiva è quello per cui la sanzione stessa vada scontata nella prima gara ufficiale di campionato della prima squadra, essendosi quest’ultima svolta in data antecedente rispetto al campionato Juniores.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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