COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°56/A A.S.D. ROBUR (ME), avverso inibizione fino al 31/12/2012 del sig. Fasolo Carmelo; squalifica per sette gare calciatore Briguglio Emanuele; squalifica per sei gare calciatore Saglimbeni Antonio. Gara Campionato 1^ Cat. Girone “D” Robur – Pro Mende del 24/11/2012 – C.U. N° 216 del 29/11//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°56/A A.S.D. ROBUR (ME), avverso inibizione fino al 31/12/2012 del sig. Fasolo Carmelo; squalifica per sette gare calciatore Briguglio Emanuele; squalifica per sei gare calciatore Saglimbeni Antonio. Gara Campionato 1^ Cat. Girone “D” Robur – Pro Mende del 24/11/2012 – C.U. N° 216 del 29/11//2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Robur, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportate. In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento dei propri tesserati, ne dà una versione riduttiva ed in particolare sostiene che il sig. Fasolo Carmelo si è limitato a chiedere solo dei chiarimenti all’arbitro; che il calciatore Briguglio Emanuele non ha mai spintonato volontariamente l’arbitro ma vi è stato spinto addosso da altro calciatore, mentre il calciatore Saglimbeni Antonio si sarebbe rivolto nei confronti dell’arbitro con “enfasi”. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il sig. Fasolo Carmelo a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro assumeva un contegno irriguardoso nei confronti di quest’ultimo ed una volta comunicatogli il provvedimento di allontanamento ritardava volontariamente l’uscita dal terreno di gioco. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Briguglio Emanuele questi ha, in segno di protesta per la concessione di un calcio di rigore, non solo assunto un contegno gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro ma lo ha spintonato con forza facendolo indietreggiare di qualche metro. Infine il calciatore Saglimbeni Antonio assumeva anch’esso un contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro e dopo la notifica del provvedimento disciplinare cercava di aggredirlo non riuscendovi, pur continuando nel suo comportamento irriguardoso. In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni inflitte dal primo giudice risultano congrue in relazione a quanto posto in essere dai tesserati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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