COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°53/A F.C.D. SERRADIFALCO (CL), avverso squalifica per quattro gare calciatore Cipolla Andrea – Gara Campionato Promozione Cat. Girone “A” Corleone/Serradifalco del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°53/A F.C.D. SERRADIFALCO (CL), avverso squalifica per quattro gare calciatore Cipolla Andrea - Gara Campionato Promozione Cat. Girone “A” Corleone/Serradifalco del 18/11/2012 – C.U. N° 202 del 22/11/2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società F.C.D. Serradifalco, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante pur ammettendo il comportamento del proprio tesserato ne dà una versione riduttiva ed in particolare sostiene che il sig. Cipolla Andrea ha si sbagliato a reagire al fallo subito, ma trattandosi di un episodio isolato e circoscritto ritiene eccessiva la sanzione inflitta per cui ne chiede una riduzione in termini più equi. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell’arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura dei predetti referti si evince che il calciatore Cipolla Andrea colpiva, a gioco fermo, con una manata al volto un calciatore avversario quale reazione ad un fallo subito e dopo la notifica dell’espulsione, uscendo dal campo, assumeva un contegno irriguardoso nei confronti di un assistente arbitro, comportamento questo che reiterava anche in seguito ponendosi dietro la rete di recinzione. Non è pertanto pienamente riscontrabile quanto asserito dalla appellante circa il comportamento del calciatore una volta espulso dal terreno di gioco, a suo dire allontanatosi “senza nessuna discussione, né durante la gara né al termine della stessa”. In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione inflitta dal primo giudice è appena congrua in relazione a quanto posto in essere dal calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello proposto. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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