COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°52/A A.S.D. EOLIANA LIPARI (ME), avverso squalifica per quattro gare calciatore Saltalamacchia Cesare – Gara Campionato 3^ categoria Eoliana Lipari/Arci Grazia del 18/11/2012 – C.U. N° 20 del 21/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 220 del 04.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°52/A
A.S.D. EOLIANA LIPARI (ME), avverso squalifica per quattro gare calciatore Saltalamacchia Cesare - Gara Campionato 3^ categoria Eoliana Lipari/Arci Grazia del 18/11/2012 – C.U. N° 20 del 21/11/2012.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Eoliana Lipari, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, che ritiene illegittima.
In particolare la reclamante sostiene che il calciatore in questione non ha esercitato il contegno reiteratamente minaccioso nei confronti dell'arbitro ma è stato semplicemente espulso per doppia ammonizione, la prima delle quali determinata da un semplice fallo di gioco). Il che non giustificherebbe la pesante sanzione adottata.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Saltalamacchia è stato espulso al 41° del 2° tempo per essersi espresso con affermazioni minacciose nei confronti dell'arbitro, che reiterava alla notifica dell'espulsione, venendo prontamente fermato dai compagni e fatto allontanare.
Non è pertanto riscontrabile quanto asserito dalla appellante circa le motivazioni del provvedimento e il comportamento del calciatore una volta espulso dal terreno di gioco; di contro la sanzione si appalesa congrua in relazione a quanto posto in essere dal tesserato.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello appello proposto.
Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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