COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 58/A U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970 (CT), avverso rigetto reclamo per partecipazione irregolare a gara di calciatore – Gara 2^ categoria girone H) Aci Platani Calcio 1970 /Unione Cesarò San Teodoro del 17/11/2012 – C.U. n° 216 del 29/11/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 58/A
U.S.D. ACIPLATANI CALCIO 1970 (CT), avverso rigetto reclamo per partecipazione irregolare a gara di calciatore - Gara 2^ categoria girone H) Aci Platani Calcio 1970 /Unione Cesarò San Teodoro del 17/11/2012 - C.U. n° 216 del 29/11/2012.
Con tempestivo appello la società U.S.D. Aciplatani Calcio 1970, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione in oggetto insistendo nel segnalare che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Sig. Fusari, squalificato per una gara, sotto il falso nome del calciatore Sig. Aquino.
Chiede pertanto, previa istruttoria, che siano adottati i conseguenti provvedimenti in ordine all’esito della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue.
L’arbitro, nel referto relativo alla gara in questione, citando la circostanza dell’avvenuta presentazione di riserva scritta da parte della Soc. Aciplatani Calcio 1970, segnala testualmente che “all’atto del riconoscimento non notavo notevoli incongruenze tra la foto e il n° 1 del Cesarò sig. Aquino Stefano”.
Non trova pertanto riscontro quanto segnalato dalla appellante circa gli ulteriori accertamenti che sarebbero stati condotti dal direttore di gara, né gli elementi fotografici che la stessa ha fornito appaiono idonei ad essere riconducibili con certezza alla gara.
Quanto sopra consente quindi di ritenere infondato l'appello.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00).
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