COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n° 54/A A.S.D. HARBUR SPORTING CLUB (SR), avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Riccardi Massimiliano – Gara Campionato C1 Calcio a 5 Girone “A” Ennese/Harbur Sport del 24/11/2012 – C.U. N° 212/C5 del 28/11//2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n° 54/A A.S.D. HARBUR SPORTING CLUB (SR), avverso squalifica fino al 30/06/2013 calciatore Riccardi Massimiliano - Gara Campionato C1 Calcio a 5 Girone “A” Ennese/Harbur Sport del 24/11/2012 – C.U. N° 212/C5 del 28/11//2012. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Harbur Sporting, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento del proprio calciatore, chiede che la sanzione venga ridotta in ragione del fatto che si è trattato di un episodio singolo, non particolarmente violento e del tutto fortuito. Preliminarmente la Commissione disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si evince che il calciatore Riccardi Massimiliano è stato espulso al termine della gara per avere protesto nei confronti del direttore di gara e, successivamente, lo colpiva con una testata non molto violenta alla spalla destra. Ciò posto si ritiene che quanto sostenuto dalla reclamante trova parziale riscontro (episodio singolo e non particolarmente violento) per cui la sanzione così come inflitta deve essere ridotta in termini più equi e nel minimo edittale previsto dall’art. 19 comma 4 lett. d) C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del reclamo determina la squalifica a carico del calciatore Riccardi Massimiliano in otto giornate. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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