• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°27 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Palermitana Calcio
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Lo Giudice Giuseppe
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Eccellenza 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°27 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Palermitana Calcio
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Lo Giudice Giuseppe
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Eccellenza 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 07/11/2012 prot. 11.540 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.
All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato infine che la Società A.S.D. Palermitana Calcio ha cessate tutte le attività a fare data dal 13/09/2012, applica:
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Lo Giudice Giuseppe;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abbate Filippo, Durante Francesco, Monreale Dario, tutti tesserati per la società’ A.S.D. Atletico Campofranco all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n°27 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società A.S.D. Palermitana Calcio
Presidente all’epoca dei fatti Sig.Lo Giudice Giuseppe
N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Eccellenza 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"