COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°26 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Mazara Calcio Presidente all’epoca dei fatti Sig.Bica Francesco N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 235 del 11.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°26 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Mazara Calcio Presidente all’epoca dei fatti Sig.Bica Francesco N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Eccellenza 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 07/11/2012 prot. 11.539 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma la società A.S.D. Mazara Calcio ha inviato memorie difensive allegando le certificazioni mediche attestanti la idoneità all’attività sportiva-agonistica dei calciatori deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevata la regolare posizione delle parti deferite, dispone di non doversi procedere nei confronti della Società A.S.D. Mazara Calcio, del Presidente all’epoca dei fatti Sig.Bica Francesco, dei calciatori Altamura Francesco, Erbini Francesco, tesserati per la società’ A.S.D. Mazara Calcio all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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