COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 49 / R – Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’Unione Polisportiva Poliziana e dal calciatore Leonardi Giulio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. Toscana al suddetto tesserato fino al giorno 8 aprile 2013. (C.U. n. 27 / 2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 49 / R - Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo proposto dall’Unione Polisportiva Poliziana e dal calciatore Leonardi Giulio avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. Toscana al suddetto tesserato fino al giorno 8 aprile 2013. (C.U. n. 27 / 2012). Il reclamo in epigrafe, sottoscritto sia dal legale rappresentante della Società che dal calciatore, è avverso il seguente provvedimento disciplinare: “ A fine gara colpiva il D.G. alla schiena con una lieve gomitata, senza procurargli dolore. Rientrava rapidamente nel proprio spogliatoio, senza indossare la maglia, nel tentativo di non essere identificato.” Il gravame, cui è allegata documentazione fotografica dei locali ove il contatto è avvenuto, contesta la motivazione del provvedimento sostenendo che si è trattato non già di una gomitata quanto di un semplice tocco, del tutto involontario, causato dall’affollato spazio angusto esistente tra l’ingresso esterno e la porta dello spogliatoio arbitrale. Detto spazio era infatti ostruito, parzialmente, dalla presenza del D.G., intento a discutere con altro calciatore unitamente ai due A.A., da un dirigente e da un altro calciatore della stessa società reclamante. Afferma che l’arbitro ha “confuso” la prima porta di ingresso con quella del proprio spogliatoio. Ritiene che l’essere il D.G. di spalle non può avergli consentito di determinare la volontarietà del contatto, che comunque ribadisce involontario, stante la mancanza di qualsiasi dolore. Precisa in proposito che essendo il calciatore alto mt. 1,88 e pesando 78 kg., l’urto, se volontario, avrebbe avuto altro esito. L’essere stato il calciatore riconosciuto immediatamente dal D.G. porta i reclamanti a dichiarare che non risponde al vero che egli si sia tolto, nell’occasione, la maglia per non farsi identificare avendolo fatto precedentemente, dato che è sua abitudine sfilarsi la maglia all’uscita dal campo innanzi gli spogliatoi e prima di entrarvi. Osserva inoltre che il semplice sfilarsi la maglia non sarebbe servito alla impossibilità di identificarlo, essendo egli comunque riconoscibile dal numero di gara impresso sui pantaloncini, Afferma ancora il reclamo che il contatto è da considerarsi evento fortuito e, nel chiedere l’annullamento della sanzione o la sua riduzione, i due reclamanti chiedono l’audizione personale. Data lettura dei supplementi di rapporto acquisiti, i richiedenti, successivamente ascoltati, hanno reiterato le argomentazioni già esposte nel reclamo. Questa la decisione. Premette il Collegio che non ha alcun pregio il tentativo della reclamante di introdurre una testimonianza attraverso il riportare quanto dedotto da un Dirigente che sarebbe stato presente ai fatti. Sul punto questa Commissione si è pronunciata ripetutamente per cui tale parte del reclamo non assume alcun valore agli effetti della decisione. Precisa a tal fine, e ancora una volta, che i provvedimenti disciplinari vengono assunti, ove non esistano dati certi ed inoppugnabili che ne contrastino i contenuti, sulla base degli atti ufficiali (rapporto di gara e relativo supplemento). In ordine alla redazione del supplemento di rapporto - previsto dall’art. 34, c. 5 - si ricorda agli Arbitri ed ai loro Dirigenti, con nota avente carattere generale, che l’Organo giudicante non invia le copie del reclamo per vedere ricopiato pedissequamente quanto indicato sul rapporto di gara, già esistente agli atti. Scopo della richiesta di supplemento è ottenere, alla luce delle eccezioni che il soggetto reclamante solleva, chiarimenti in ordine: - al reale svolgersi dei fatti accaduti sotto il controllo del D.G.; - alla volontarietà dell’azione del tesserato nel caso di azioni violente perpetrate sia nei confronti di altri tesserati che nei confronti del D.G.; e comunque, tutte quelle precisazioni e quei chiarimenti che pongano il giudicante nella possibilità di emettere una decisione, il più esattamente corretta, efficace e tempestiva. Emblematico in proposito il caso di specie nel quale la Commissione, non avendo il supplemento richiesto apportato nulla di nuovo - nonostante il D.G. abbia preso visione del contenuto del reclamo - si è trovata costretta a richiedere per le vie brevi, con evidenti ritardi nell’emissione della decisione e inutile aggravio del lavoro di segreteria, ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni fatti specifici. Si ritiene, sempre in via preliminare, del tutto ininfluente agli effetti della decisione l’avere il D.G. “ confuso” una porta con l’altra dovendosi esclusivamente stabilire se l’arbitro sia stato raggiunto da una gomitata o meno, tenuto conto che la reclamante stessa ammette che si sia verificato un “contatto”. Entrando nel merito della vicenda la Commissione rileva che la descrizione dell’episodio effettuata dalla Società diverge in maniera sostanziale da quella resa dal D.G.. Infatti la prima riferisce di un urto, involontario e leggero, tra la spalla del calciatore e la schiena dell’arbitro, avvenuto in uno spazio angusto, occupato per intero dal D.G., dai due A.A., dal Dirigente Contemori e dal calciatore Rosignoli, la cui causa è da ricercare nell’intendere il Leonardi entrare nel proprio spogliatoio e dal contemporaneo arrestarsi del D.G.. L’arbitro se con il primo supplemento ricopia quanto già dedotto sul rapporto, accusando un gomitata, sia pur lieve, cosa ben diversa dal contatto ipotizzato dalla Società, con il secondo dichiara che al momento dell’episodio gli si trovavano accanto tre persone, ovvero l’A.A. Sartini, il Dirigente Contemori ed il Calciatore Leonardi. Siffatta affermazione riportata da un atto ufficiale impedisce alla Commissione di accedere alla tesi della reclamante. Le spinte, o i contatti che dir si voglia, che accadono volontariamente e in modo assolutamente lieve vengono, con costanza di decisioni da parte dei G.S., generalmente sanzionati con applicazione di una squalifica variabile tra i due ed i sei mesi, a seconda delle circostanze e delle modalità con le quali si sono verificate. Detta applicazione è condivisa dal Giudicante il quale ritiene che siffatti gesti sono rivolti a minare l’autorità dell’arbitro in campo e costituiscono pertanto violazione della dignità della funzione arbitrale esperita attraverso l’attuazione di un comportamento sprezzante e potenzialmente foriero di danni alla incolumità del D.G.. La seconda violazione contestata è relativa all’essersi il calciatore privato della maglia al fine di non farsi identificare. Con il supplemento l’arbitro, su specifica richiesta del Collegio, afferma di non ricordare (sia pure a distanza di meno di tre settimane dalla gara) se i calciatori della Poliziana portassero il numero di gara sui pantaloncini, circostanza che, se accertata, avrebbe potuto essere di ausilio nella decisione da assumere. In tale situazione il rapporto, di gara il quale indica testualmente che il D.G. ha visto il calciatore:”..entrare velocemente e senza maglia da gioco nel proprio spogliatoio dopo avermi colpito alla schiena con una lieve ma volontaria gomitata che….”, non risolve il dubbio sollevato con l’eccezione difensiva per cui la manifesta incertezza del D.G. sul fatto, costituente fatto nuovo rispetto alla decisione del G.S., induce la Commissione a ritenere il fatto non provato per cui, in applicazione del principio”in dubio pro reo”, riesamina la sanzione irrogata. P.Q.M. la C.D., decidendo in via definitiva, infligge al calciatore Leonardi Giulio la sanzione complessiva della squalifica fino al giorno 8 febbraio 2013. Dispone la restituzione della tassa.
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