COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 23.- RECLAMO DELL’ U.S.D. S. VINCENZO AVVERSO REGOLARITA’ GARA S. VINCENZO/CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D. DEL 21 OTTOBRE 2012 (1-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 06.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 23.- RECLAMO DELL' U.S.D. S. VINCENZO AVVERSO REGOLARITA' GARA S. VINCENZO/CASTELNUOVO VAL DI CECINA A.S.D. DEL 21 OTTOBRE 2012 (1-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 24 del 25.10.2012; - la U.S.D. S. Vincenzo di San Vincenzo (Livorno) propone rituale reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale avverso la regolarita' ed il risultato della gara del Campionato di 2'Categoria, Girone F, S. Vincenzo/Castelnuovo V.C. disputata il 21 ottobre 2012, e chiede la ripetizione dell' incontro. Lamenta, a tal proposito, che la copia dell' elenco dei giocatori della squadra avversaria le era stato consegnato, con nomi non in ordine cronologico, con cancellature e correzioni e mancante del nominativo del calciatore n.5.Riferisce inoltre testualmente la reclamante''purtroppo i ns. dirigenti in campo non si sono accorti di nulla...''. Il reclamo in esame e' immeritevole di accoglimento. L' art. 61 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che ciascuna societa' ha diritto di ottenere dall' Arbitro, prima dell' inizio della gara e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell' elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Il tutto finilizzato ad esigenze sia di controllo della regolarita' di partecipazione alla gara dei singoli calciatori della squadra avversaria, sia di predisposizione delle eventuali contromisure sul piano tecnico-tattico una volta conosciuta la formazione di detta squadra. Presupposti indispensabili per invalidare la gara sono quindi la richiesta sopra specificata ed il suo mancato accoglimento da parte dell' Arbitro. Siffatti presupposti non sono da ravvisarsi sussistenti nel caso di specie. Osserva inoltre questo G.S.T. come la distinta di gara allegata al referto arbitrale dell' A.S.D Castelnuovo V.C. indichi il calciatore Cinci Carlo con la maglia n. 18 anziche' n. 5 in quanto l' indumento si era strappato accidentalmente per cui tale calciatore era sceso in campo con questa nuova numerazione e con la fascia da capitano che lo rendeva quindi ben visibile ed individuabile. Sarebbe quindi stato sufficiente che la societa' reclamante al momento dell' avvenuta consegna avesse formulato all' arbitro le proprie riserve sulla poca chiarezza della distinta rilasciata per ottenere i dovuti chiarimenti. Nel caso in esame invece vi e' stata addirittura l'acquiescenza da parte della societa' a ricevere la copia dell' elenco cosi'redatto per cui l' eccezioni sollevate solo in questa sede di C.U. N. 32 del 6/12/2012 – pag. 1255 giudizio appaiono a questo Giudice tardive e pretestuose e quindi da rigettare. Alla societa' A.S.D. Castelnuovo V.C. che ha gia' ricevuto sanzione pecunaria per la distinta di gara non compilata regolarmente ( in Com. Uff. n. 24 del 25.10.2012 ) deve essere pero' inflitta una ulteriore sanzione di Euro 90,00 (novanta/00) per violazione dell' art. 61 comma 3 delle N.O.I.F.. Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo proposto dall' U.S.D. S. Vincenzo di San Vincenzo (Livorno) confermando il risultato conseguito in campo nella gara S. Vincenzo/Castelnuovo V.C. del 21.10.2012. Ordina addebitarsi la tassa.
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