COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA UMBRIA AMATORI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. MONTE S.MARIA TIBERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. MONTE S.MARIA TIBERINA – L’ORIZZONTE PETRELLE. DISPUTATA A S. MARIA TIBERINA IL 27.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 04 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 02.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIAMBI ANDREA FINO AL 31/01/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 23.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA UMBRIA AMATORI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S. MONTE S.MARIA TIBERINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA G.S. MONTE S.MARIA TIBERINA – L’ORIZZONTE PETRELLE. DISPUTATA A S. MARIA TIBERINA IL 27.10.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 04 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CITTA’ DI CASTELLO DEL 02.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GIAMBI ANDREA FINO AL 31/01/2013; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Monte S.Maria Tiberina, chiedendo la riduzione della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara ha chiarito a questa Commissione il comportamento tenuto dal calciatore Giambi Andrea nei confronti dell’arbitro dopo l’espulsione decretata da quest’ultimo, per un fallo di gioco da ultimo uomo. Frasi offensive reiterate ed impedimento a rientrare nello spogliatoio sono di per sé atteggiamenti più che sufficienti a giustificare la congruità della sanzione inflitta dal G.S. al giocatore Giambi Andrea. Ciò premesso il reclamo va respinto. P.Q.M. Respinge il reclamo, confermando l’impugnata decisione del G,.S - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it