COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO ALLA GARA VALFABBRICA – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA A VALFABBRICA IL 11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IACOPELLI JACO PER QUATTRO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VALFABBRICA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA VALFABBRICA – VIS CASA DEL DIAVOLO DISPUTATA A VALFABBRICA IL
11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE IACOPELLI JACO
PER QUATTRO GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Valfabbrica, chiedendo la riduzione
della sanzione. E’ presente l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’audizione del direttore di gara è emerso che, in seguito ad un contrasto di gioco, il
calciatore Iacopelli ha indirizzato uno sputo verso un calciatore avversario che si trovava
di spalle e ad una distanza di tre o quattro metri.
L’arbitro, peraltro, ha dichiarato di non avere la certezza che lo sputo abbia attinto il
calciatore.
Alla luce di ciò la Commissione ritiene che la delibera adottata dal G.S., fondata sulla
circostanza che lo sputo avrebbe colpito il calciatore della società Casa Del Diavolo,
debba essere parzialmente riformata con conseguente riduzione della squalifica, che
appare equo contenere in due giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società Valfabbrica, riduce la squalifica
inflitta dal G.S. al calciatore Iacopelli Jaco, a due giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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