COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO – VIOLE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: •INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BASTIANINI EMANUELE FINO 07/01/2013; •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI FEDERICO FINO AL 31/01/2013; •AMMENDA DI €. 300,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.11.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA OSPEDALICCHIO - VIOLE DISPUTATA AD OSPEDALICCHIO IL 11.11.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 14.11.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: •INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BASTIANINI EMANUELE FINO 07/01/2013; •SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ROSSI FEDERICO FINO AL 31/01/2013; •AMMENDA DI €. 300,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 29.11.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C.D. Viole, chiedendo la riduzione delle sanzioni. E’ presente l’arbitro della gara ed il VicePresidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione disciplinare esaminati gli atti ufficiali, a seguito dell’audizione dell’Arbitro di Gara e del Legale rappresentante della Società reclamante osserva quanto segue. L’audizione del Direttore di Gara ha suffragato la circostanza di fatto riportata in referto che ha comportato l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 300 a carico della Società Viole. Quanto alla lamentata non corrispondenza della persona del Sig. Bastianini Emanuele rispetto a quella resasi colpevole dei fatti che hanno portato alla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività sino al 07/01/2013 a carico dello stesso Bastianini, va rilevato che in sede di audizione il Direttore di Gara ha effettivamente riconosciuto il proprio errore in sede di refertazione posto che i fatti ivi addebitati al sig. Bastianini sono in realtà attribuibili al Dirigente Daniele Catanossi. Tale circostanza rende all’evidenza fondato il reclamo in parte qua. Quanto infine alla sanzione della squalifica fino al 31/01/2013 a carico del giocatore Rossi Federico della Società Viole, gli elementi esaminati portano ad una riduzione della sanzione applicata dal primo Giudice poiché eccessiva. P.Q.M. Conferma l’ammenda di euro 300,00 a carico della Società Viole. Accoglie il reclamo promosso nell’interesse del Sig. Bastianini Emanuele e revoca la sanzione irrogata nei suoi confronti, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice sportivo per le eventuali valutazioni nei confronti del Dirigente Catanossi Daniele. Riduce la sanzione della squalifica irrogata a carico del giocatore Rossi Federico della Società Viole sino al 31/12/2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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