F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA :all.Massimiliano PAOLONI / A.P. AURORA TREIA (100/12) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA :all.Massimiliano PAOLONI / A.P. AURORA TREIA (100/12) ARBITRI:sigg. Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 15.02.12 l'allenatore di base Paoloni Massimiliano, regolarmente iscritto nei ruoli S.T.della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.P. AURORA TREIA, il pagamento della somma di € 2.500,00, poi definitivamente quantificata nelle proprie controsservazioni alla memoria difensiva della resistente in € 7.000.,00 in quanto nelle more del procedimento maturavano tutte le ulteriori rate, come previste nell'accordo del 1.09.11 sottoscritto con il legale rappresentante della Società, quale premio di tesseramento pattuito per la conduzione tecnica della Squadra partecipante al campionato di Promozione Marche Girone B per la Stagione 2011/12. Precisava il ricorrente di essere stato esonerato in data 9 Novembre 2011 e che sino ad allora gli erano stati corrisposti soltanto € 2.000 con due distinti versamenti di € 900,00 ed € 1.100,00; produceva al riguardo idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese mentre del deposito del succitato accordo riceveva puntuale conferma da parte del competente Comitato come da relativa richiesta la Segreteria del Collegio. Concludeva sempre il ricorrente, come nella propria replica, per l'accoglimento della propria domanda maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ed in via subordinate per l'accoglimento della stessa con detrazione da parte del Collegio della somma di € 1.300,00 per rimborsi spese eventualmente ricevuti come sostenuto dalla Società resistente. Invitata a controdedurre dalla Segreteria del Collegio la convenuta Società lo faceva con propria memoria ove disconosceva il contenuto dell'accordo, sostenendo che 1Allenatore, anche avvocato, aveva abilmente prospettato lo stesso senza precisare che nel totale di € 9.000,00 era da comprendersi anche il rimborso delle spese di tragitto come realmente stabilito e che quindi la somma effettiva da corrispondere a saldo era di € 4.970,00, derivante dall'esclusione delle spese di viaggio non sostenute successivamente all'esonero. L'allenatore replicava insistendo nella propria domanda ed in via subordinata con una eventuale massima detrazione di € 1.300,00 sul totale richiesto. La domanda appare fondata per quanto di ragione. Alcun rilievo può essere riconosciuto alle osservazioni della resistente sul fatto che l'accordo prevedesse anche i1 rimborso delle spese di viaggio per dirigere gli allenamenti, essendovi nello stesso un chiaro e netto riferimento al solo premio di tesseramento quale corrispettivo per le prestazioni professionali, con esclusione pertanto di ogni ulteriore interpretazione del contenuto dello stesso. Ne consegue dunque, come risulta chiaramente dalla prodotta documentazione, che soli € 2.000,00 sono stati percepiti dall'allenatore e che pertanto ne residuano da corrispondere altri 7.000,00, ovviamente maggiorati degli interessi legali, mentre nulla e dovuto per gli interessi di mora in assenza di prova del danno subito per il ritardato pagamento , come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’ Allenatore Paoloni Massimiliano e la A.P. AURORA TREIA, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma di € 7.000,00 oltre interessi nella misura del 3% annuo a far data dalla domanda. La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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