F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Vincenzo GALLIANO IANNELLI / S.S.D. FUSCALDO (130 /12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA: all. Vincenzo GALLIANO IANNELLI / S.S.D. FUSCALDO
(130 /12)
ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Antonio BARATTA
Con ricorsi depositati presso Codesto Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Galliano lannelli Vincenzo, assunto dalla S.S.D. Fuscaldo, partecipante al campionato Nazionale Dilettanti Promozione, regione Calabria, quale tecnico per le stagioni 2010-2011 e 2011-2012, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di E. 10.000,00, di cui €. 6.000,00 per la stagione 2010-2011 ed C. 4.000,00 per la stagione 2011-2012, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di premio di pagamento relativo al tesseramento, oltre, ancora, il rimborso delle spese di viaggio sostenute.
A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato le scritture private (accordo tra Società ed allenatori dilettanti), regolarmente depositate presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D., come da nota inoltrata a questo Collegio.
La S.S.D. Fuscaldo, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso e meritevole di accoglimento.
Difatti, in ordine ai premi di tesseramento, in particolare alle rate non corrisposte, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico e nel suo deposito presso il Comitato Regionale Calabria L.N.D., versati in atti.
Per quanto attiene alle spese di viaggio, le stesse vengono espressamente previste in entrambi i contratti-accordi economici, all'art. 2/b, pertanto tenuto conto della
richiesta di cui ai ricorsi introduttivi e della mancanza di contestazioni della S.S.D.
Fuscaldo, appare equo liquidare l'importo complessivo di @.700,00, corrispondente al costo sostenuto in relazione ai chilometri percorsi.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla S.S.D. Fuscaldo, di pagare in favore del Sig.Galliano lannelli Vincenzo, la somma di E.
10.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, quale premio di tesseramento per le stagioni 2010-2011 e 2011-2012, nonché la somma di
E. 700,00, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo, a titolo di rimborso spese di viaggio.
La presente delibera 6 inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,
modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle
NOIF e collegato art. 8 comma 15, del CGS.
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