F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA : all. Aldo GARDINI / A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 (154/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA : all. Aldo GARDINI / A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920
(154/12)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO
Con ricorso del 6 giugno 2012 l'allenatore Aldo Gardini iscritto nei ruoli del S.T. Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Società A.S.D. Civitavecchia 1920 partecipante al campionato di serie D girone G nella stagione sportiva 2011/12.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 2 settembre 2011 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da pagarsi in dieci ratei di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) dal
settembre 2011 al 30 giugno 2012, oltre il rimborso spese evidenziato al punto 2 b dell'accordo. Dichiara inoltre il mancato pagamento delle mensilità scadute dal dicembre 2011 al maggio 2012 per una somma pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e il rimborso dell'indennità
chilometrica di cui al punto 2 b dell'accordo economico calcolato in euro 4.497,60 (quattromilaquattrocentonovantasette/60).
Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D.
Civitavecchia 1920 di corrispondergli l'importo di euro 8997,60 (ottomilanovecentonovantasette/60)
II Segretario del Collegio, con raccomandata del 30 luglio 2012,ricevuta dalla A.S.D. Civitavecchia 1920 il 31 luglio successivo, ha invitato la Società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e
l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Dipartimento Interregionale, su richiesta del 20 settembre 2012 del Segretario del Collegio
Arbitrale, con lettera del 27 settembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 16 settembre 2011
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la A. S.D.
Civitavecchia 1920 nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale
accoglimento, infatti non può essere presa in considerazione la richiesta del sig. Gardini relativa alle spese richieste in base all'art.2 b non avendo presentato le giuste certificazioni delle distanze
chilometriche atte a determinare l'importo richiesto.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Civitavecchia 1920, di corrispondere all'allenatore Aldo Gardini la somma di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a euro 68,00 (sessantotto/00).
L'importo complessivo di euro 4.568,00 (quattromilacinquecentosessant'otto/00), verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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