F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Cristiano BACCI / DERTHONA FBC 1908 srl (157/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Cristiano BACCI / DERTHONA FBC 1908 srl (157/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 12 giugno 2012 l'allenatore professionista signor Cristiano Bacci ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della Società Derthona FBC 1908 srl partecipante al campionato Nazionale di Serie D - Girone A, nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 7 dicembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Bacci un premio di tesseramento, di € 16.387,00 (Sedicimilatrecentoottantasette/00) da corrispondersi in sette rate da € 2.341,00 (duemilatrecentoquarantuno/00) ciascuna e scadenti l'ultimo giorno dei mesi di dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2012. Con il reclamo in esame, il signor Bacci chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società Derthona FBC 1908 srl di corrispondergli l'importo di € 15.637,00 (Quindicimilaseicentotrentasette/00) non avendo la Società provveduto ad onorare alcuna delle sette rate previste dall'accordo economico tranne un acconto di € 750,00 (Settecentocinquanta/00) corrisposto nel mese di aprile. Vengono richiesti inoltre dei rimborsi spese per indennità chilometrica pari ad € 2.570,40 (Duemilacinquecentosettanta/40) dei quali viene fornito un esatto e dettagliato conteggio, portando cos! la richiesta totale ad € 18.207,40 (Diciottomiladuecentosette/40). Sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 20 settembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27 settembre successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 22 dicembre 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 27 luglio 2012, ricevuta dalla Società Derthona FBC 1908 srl il 3 agosto successivo, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato: • che normalmente la cifra concordata per il premio di tesseramento annuale degli gli allenatori professionisti a omnicomprensiva di ogni ulteriore costo che quest'ultimo dovesse sopportare ivi comprese le spese per l'indennità chilometrica; • che nella fattispecie in analogia con 1'accordo tipo fra Società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e allenatori dilettanti,dove, oltre al premio di tesseramento annuale, a espressamente previsto al punto 2b) un rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica e che questa previsione non a stata barrata annullandola all'atto delta sottoscrizione dell'accordo; • che questo fa presupporre che la volontà delle parti fosse quella di uniformarsi a quanto previsto nel modello in questione per individuare 1'esatto importo complessivo da corrispondere all'allenatore professionista; • che altresì la Società Derthona FBC 1908 srl nulla ha ritenuto di controdedurre sia in generale sul merito del ricorso proposto, sia sullo specifico argomento delta richiesta del rimborso spese per indennità chilometrica; ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della Società Derthona FBC 1908 srl, di corrispondere all'allenatore signor Cristiano Bacci la somma di € 18.512,40 (Diciottomilacinquecentododici/40) comprensiva di quanto dovutogli per l'intero importo previsto dall'accordo economico, meno 1'anticipo corrisposto ad aprile di € 750,00 pari ad € 15.637,00 (Quindicimilaseicentotrentasette/00), per il rimborso dell'indennità chilometrica esattamente quantificato in € 2.570,40 (Duemilacinquecentosettanta/40) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 305,00 (Trecentocinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legate, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per 1'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva net rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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