F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Giuseppe DANIELI / A.S.D. REAL CAMPALTO (195/01) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Giuseppe DANIELI / A.S.D. REAL CAMPALTO (195/01) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO In data 27 maggio 2011 l'allenatore di Base Giuseppe Danieli presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della Società A.S.D. Real Campalto della somma di €.2.700,00 a liquidazione di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato e sottoscritto dalle parti in data 16 agosto 2010. Richiede anche gli interessi di mora sin qui maturati ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dichiara di essere stato esonerato verbalmente e, malgrado gli inviti rivolti alla Società al rispetto degli accordi scritti, la medesima non abbia proweduto ad alcun adempimento. Al ricorso viene allegata oltre al fac-simile del suo tesseramento, copia dell'accordo economico con il quale la Società N.S.D.Real Campalto affida al tecnico Giuseppe Danieli la conduzione della prima squadra, partecipante al campionato regionale veneto di Seconda categoria, impegnandosi a corrispondergli un premio di tesseramento di ,6 2.700,00 da pagarsi in 9 rate da €.300,00 cadauna alla scadenza del giorno 16 a partire dal mese di settembre 2010 fino al mese di maggio 2011. 1128 maggio,giorno successivo alla data d'inoltro del suo ricorso, il Danieli invia al Collegio copia della ricevuta della raccomandata attestante la spedizione alla controparte del reclamo. Con raccomandata del 4 ottobre 2011 il Segretario del Collegio Arbitrale invita la Società A.S.D. Real Campalto a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 18 ottobre 2011 il Collegio Arbitrale richiede inoltre al competente Comitato Regionale Veneto l'avvenuto o meno deposito del contralto ricevendo risposta affermativa e copia del medesimo. In data 9 novembre l'Avv. Gianmaria Daminato,in nome e per conto della Società Real Campalto, segnala al Collegio Arbitrale,inviando erroneamente il suo scritto all'indirizzo della L.N.D. in piazzale Flaminio, il mancato ricevimento da parte della sua assistita del reclamo prodotto dal Sig.Giuseppe Danieli e per tale motivo di essere impedita a svolgere una idonea difesa. La stessa Lega provvede successivamente a far pervenire al Collegio Arbitrale tale documento al ricevimento del quale il Segretario del Collegio, in data 11 gennaio 2012, invia alla controparte copia di tutta la documentazione del ricorso, presentato dal tecnico il 28 maggio u.s., invitandola a presentare proprie eventuali controdeduzioni. Con riferimento alla controversia in alto l'Avv. Gianmaria Daminato, il giorno 11 febbraio 2012, invia al Collegio ed alla controparte le obiezioni consegnatagli dalla sua assistita, dalle quali risulta priva di fondamento la richiesta del tecnico. Allo scritto, riportate su carta intestata alla A.S.D. Real Campalto, vengono allegate 9 ricevute, datate a partire dal mese di settembre 2010 fino al maggio 2011, tutte da €.300,00 cadauna attestanti pagamenti versati a favore dell'allenatore Danieli e da lui debitamente firmate. 1124 febbraio 2012 Il tecnico Giuseppe Danieli in risposta a quanto dichiarato dall'avvocato della Società, indirizza alla medesima ed al Collegio Arbitrale le proprie osservazioni. In merito alle ricevute presentate fa presente di non aver mai avuto contatti con persone della Società A.S.D. Real Campalto responsabili per tale rimborso e tanto meno di aver percepito denaro riferito a quelle quietanze. Disconosce inoltre le firme apposte in calce a quegli scritti dichiarandole false e contraffatte. Auspica che quanto sopra riportato venga preso in visione dagli Organi competenti. La Procura Federale incaricata a svolgere accertamenti circa eventuale contraffazione di firma su documenti prodotti innanzi al Collegio Arbitrale attestanti pagamenti, nella vertenza in corso fra la Società A.S.D. Real Campalto e l'allenatore Giuseppe Danieli , con un suo scritto datato 18 giugno 2012, espone gli esiti dell'indagine e le relative considerazioni. Da quanto emerso da approfondita istruttoria e dalle numerosi fonti di prova testimoniali si può inoppugnabilmente affermare che il reclamo proposto al Collegio Arbitrale dall'allenatore Giuseppe Danieli a da ritenersi sostanzialmente fondato ed a sostegno di tale tesi si rappresenta: a) la validità e legittimità in tutte le sue forme dell'accordo economico sottoscritto dalle parti e regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale b) che nonostante il Danieli fosse stato sostituito da altro tecnico nel gennaio/febbraio 2011 nella funzione di allenatore della prima squadra, lo stesso era rimasto a disposizione della Società continuando a svolgere attività di allenatore dei portieri e venendo anche segnalato in lista ufficiale con la qualifica di "allenatore in seconda". c) che tutte le testimonianze minuziosamente ascoltate hanno fatto emergere che il presidente della Società signor Guarino Generoso mai aveva effettuato i dovuti pagamenti mensili,non solo nei confronti del tecnico Danieli Giuseppe, ma anche nei confronti di altri dirigenti e calciatori, e che le asserite "dichiarazioni di quietanza" presentate dal sopra citato Guarino al Collegio Arbitrale,erano da ritenersi sicuramente oggetto di contraffazione. A conferma di ciò le dichiarazioni rilasciate dal segretario/cassiere signor Contin Romano il quale ad esplicita domanda dello scrivente se il Danieli fosse stato remunerato ha affermato testualmente " Assolutamente no. So per certo che il Presidente non aveva mai denaro per pagare non solo 1'allenatore ma anche calciatori e dirigenti tra cui il medesimo ancora creditore della somma di €.1.000,00". Di fondamentale importanza a stata l'affermazione da parte del Contin con la quale dichiarava che il presidente Guarino alcuni giorni dopo il ricevimento del ricorso presentato dal Danieli, gli aveva richiesto ed ottenuto dei fac-simili di ricevimento rimborso spese stagione 2010- 2011. Nega di aver mai compilato le nove dichiarazioni nelle quali si dichiarava che il Danieli avrebbe ricevuto mensilmente dal medesimo, in qualità di cassiere, la somma di IF. 300,00,anzi stigmatizza che lo stesso non ha mai ricevuto un Euro per la sua attività di allenatore presso la Società Real Campalto e che le firme apposte in calce alle ricevute non erano riconducibili al Danieli. d) che appare da quanto emerso dall'istruttoria,la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dai tesserati che indicano che il signor Guarino Mario in qualità di presidente della Real Campalto non solo non avrebbe onorato i pagamenti con 1'allenatore ma personalmente od in concorso con altro soggetto rimasto ignoto avrebbe artatamente compilato le nove ricevute di quietanza apponendovi in calce la falsa firma del Danieli che inoppugnabilmente risulterebbe apocrifa perche contraffatta. Ricevute consegnate poi, con verosimile inganno al proprio legale di fiducia,da inviare nelle controdeduzioni al ricorso. e) che le dichiarazioni rilasciate dal teste Di Pietro Massimo ( delle cui attendibilità e linearità non si può dubitare) confermano il fraudolento comportamento del Guarino Generoso messo in atto a seguito delle mancate convocazioni del 30 maggio e del 5 giugno 2012, convocazioni richieste dallo stesso Di Pietro onde produrre in originale le nove dichiarazioni di quietanza innanzi allo scrivente presso il Comitato Regionale Veneto. f) che appare superflua ogni altra esplicitazione in relazione ai fatti emersi in quanto già ampiamente dimostrati dalle dichiarazioni rilasciate da tutti i soggetti auditi e dai documenti acquisiti. Alla Luce di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi raccolti ritenendo di aver dato chiara ed inequivocabile risposta al quesito postomi dal Collegio Arbitrale rimetto tutta la documentazione alla Segreteria della Procura Federale per le debite valutazioni del caso e 1'ulteriore inoltro al richiedente Organo Collegiale Giudicante. Il Collegio Arbitrale a seguito dei risultati delle indagini e delle osservazioni riportate nella relazione della Procura Federale assume le seguenti decisioni. 11 Collegio accoglie il ricorso presentato dal tecnico Giuseppe Danieli in quanto,come anche accertato dalle indagini della Procura Federale, giudica non veritiere le dichiarazioni del presidente Guarino Generoso in merito all'esibizione di nove ricevute di versamenti accreditati al Danieli, ricevute mai scritte dal segretario della Società e mai sottofirmate dal tecnico. 11 Collegio decide inoltre di segnalare alla Procura Federale la Società A.S.D. Real Campalto ed in qualità di presidente il signor Guarino Generoso per l'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Giuseppe Danieli e obbliga la Società A.S.D. Real Campalto al pagamento a suo favore della somma di €.2.700,00 a saldo del premio di tesseramento e di €.96,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di E. 2.796,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera a inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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