F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DIAMANTI (Calciatore tesserato per la Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa – (nota n. 2359/261pf12-13/SP/SS/blp del 31.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO DIAMANTI (Calciatore tesserato per la Società FC Bologna 1909 Spa), Società FC BOLOGNA 1909 Spa - (nota n. 2359/261pf12-13/SP/SS/blp del 31.10.2012). Con deferimento del Procuratore federale della FIGC in data 31/10/12 si contesta al calciatore Alessandro Diamanti ed alla Spa Bologna FC 1909, Società per la quale egli è tesserato, la violazione, rispettivamente: dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del CGS per avere il calciatore espresso giudizi e rilievi lesivi della persona dell’arbitro andrea De Marco, nonché della sua reputazione, attribuendogli, altresì, un comportamento improprio, come tale offensivo della dignità dell’intera categoria arbitrale e del suo ruolo nell’Ordinamento federale; dell’art. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva della Società in ordine a quanto ascritto al suo tesserato. Asserisce la Procura che la seguente frase: “Abbiamo dato il massimo ma non è bastato. Ci siamo battuti senza risparmiarci, schiacciando a lungo l’Inter, ci hanno puniti con tre tiri in porta. E non vi dico dell’arbitro perché non voglio smettere di giocare. La mia ammonizione è scandalosa, mai vista una roba del genere. De Marco mi ha preso per il culo (testuale, ndr) e poi ha riconosciuto di aver sbagliato…”, rilasciata nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, sarebbe ingiustamente offensiva e lesiva della reputazione dell’arbitro De Marco, che aveva diretto la gara Bologna Inter del 28/10/12. Deducono i resistenti che la frase sarebbe inoffensiva, in quanto tratterebbesi di legittimo diritto di critica, costituzionalmente garantito. All’inizio della riunione odierna il Signor Alessandro Diamanti e la Società FC Bologna 1909 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Alessandro Diamanti e la Società FC Bologna 1909 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Diamanti, sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società FC Bologna 1909 Spa, sanzione dell’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per il Sig. Alessandro Diamanti; • ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società FC Bologna 1909 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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