F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012 (460) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TERNANA CALCIO – (nota n. 7339/749pf11-12/AM/ma del 17.4.2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 12 Dicembre 2012
(460) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TERNANA CALCIO - (nota n. 7339/749pf11-12/AM/ma del 17.4.2012
). Con provvedimento del 17.4.2012, il Procuratore federale Vicario ha deferito a questa Commissione la Società Ternana Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, anche in relazione all’art. 5 comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascritti al suo tesserato, Sig. Vittorio Cozzella, ritenuti lesivi e idonei ad arrecare pregiudizio al buon nome, al prestigio, alla reputazione e alla credibilità della Società AS Taranto Calcio e del suo Tecnico Sig. Davide Dionigi. All’inizio della riunione odierna la Società Ternana Calcio Spa, tramite il proprio difensore,
ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Ternana Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Ternana Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.666,67 (€ milleseicentosessantasei/67)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 1.666,67 (€ milleseicentosessantasei/67) per la Società Ternana Calcio Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.
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