F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Daniele BALDI / A.S.D. RICCIONE 1929 (165/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Daniele BALDI / A.S.D. RICCIONE 1929 (165/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 12 giugno 2012 l'allenatore dilettante signor Daniele Baldi, assistito dall'Avv. Carlo Dolcini ha adito questo Collegio Arbitrate esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda della prima squadra della Società A.S.D. Riccione 1929 partecipante al campionato Nazionale di Serie D, nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, peraltro priva di data ma prodotta in originale, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signor Baldi un premio di tesseramento, di € 1.000,00 (Mille/00) da corrispondersi in due rate da € 500,00 (cinquecento/00) scadenti il 30 marzo ed il 30 aprile 2012. Con il reclamo in esame, il signor Baldi chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Riccione 1929 di corrispondergli l'intero importo di €1.000,00 (Mille/00) non avendo la Società provveduto ad onorare alcuna delle rate previste nell'accordo economico. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora, il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria e le spese per 1'assistenza legale. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 20 settembre 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27 settembre successivo, ha comunicato che presso di loro non risulta depositato alcun accordo economico intercorso tra la ASD Riccione 1929 ed il signor Daniele Baldi relativo alla stagione sportiva 2011/2012. 11 Segretario del Collegio, con raccomandate del 31 luglio 2012, ricevuta dalla Società A.S.D. Riccione 1929 il 7 agosto e dall'allenatore il 6 agosto successivi, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la A.S.D. Riccione 1929 nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della A.S.D. Riccione 1929, di corrispondere all'allenatore signor Daniele Baldi la somma di € 1.020,00 (Milleventi/00) comprensiva di quanto dovutogli per l'intero importo non onorato e previsto dall'accordo economico sottoscritto pari ad € 1.000,00 (Mille/00) oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 20,00 (venti/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine sia per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio sia per la richiesta delle spese di lite non essendo previsto dal vigente Regolamento la refusione di quest'ultime in caso di soccombenza. La presente delibera 6 inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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