F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Teobaldo DEL MORGINE / A.S.D. REAL SAN MARCO (168/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA: all. Teobaldo DEL MORGINE / A.S.D. REAL SAN MARCO
(168/12)
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Sebastiano SCARFATO
L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., Teobaldo Del Morgine, assunto in data 1 settembre 2011 in qualità di allenatore della 1 ° squadra della Società A.S.D. Real San Marco, ricorre in data 11 giugno 2012, richiedendo il pagamento di € 5.600,00 quale compenso residuo per la stagione sportiva 2011/2012.
Asserisce che a fronte di accordo stipulato, regolarmente depositato, con il quale la Società si
era impegnata a corrispondere la somma complessiva di € 8.000,00 da pagarsi in quattro rate di €
2.000,00 cadauna con scadenze nei mesi di settembre, novembre 2011 e febbraio ed aprile 2012, ha percepito solamente in acconto la somma di € 2.400,00. Richiede, inoltre, il pagamento
dell'indennità chilometrica spettante all'allenatore per complessive € 2.460,24 oltre gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria.
La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 20.09.2012, da parte della Segreteria di questo Collegio, nulla ha contro dedotto.
Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato che la A.S.D. Real San Marco non ha fatto pervenire alcuna deduzione; prende atto che la richiesta del ricorrente a legittima. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per € 5.600,00. Tale cifra e il risultato di quanto previsto dal contratto sottoscritto e depositato (€ 8.000,00) e quanto ricevuto in acconto ( €
2.400,00). All'allenatore spetta, inoltre, il rimborso spese regolarmente pattuito in contratto pari ad € 2.460,00 (Km 108 x gg 67 x 1 /5 costo benzina).
Sull'importo di € 5.600,00 vengono equitativamente calcolati interessi per € 32,00.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Real San Marco di corrispondere l'importo complessivo di € 8.092,00 al ricorrente signor Teobaldo Del Morgine.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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