F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA : all. Alessio FIATTI / A.S.D. Atl. GROTTAFERRATA (169/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012.
VERTENZA : all. Alessio FIATTI / A.S.D. Atl. GROTTAFERRATA
(169/12)
ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA
Con ricorso del 15 giugno 2012 l'allenatore Alessio Fiatti iscritto nei ruoli del S.T. Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Società A.S.D. Atl. Grottaferrata partecipante al campionato di Promozione girone C del Comitato Regionale Lazio nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 26 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, un premio di tesseramento di euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) da pagarsi in nove ratei di cui il primo con scadenza 30 settembre 2011 di euro 600,00 (seicento/00) e gli altri otto con scadenze mensili di euro 400,00 (quattrocento/00). L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato dall'incarico con comunicazione verbale dell' 11/10/2012 e di essersi messo a disposizione della Società nei termini previsti sino al termine della stagione sportiva 2011/2012.
Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Atl.
Grottaferrata di corrispondergli l’importo di euro 3.800,00 (tremilaottocento/00).
Il Comitato Regionale Lazio, su richiesta del 20 settembre 2012 del Segretario del Collegio
Arbitrale, rispondeva con fax nello stesso giorno, evidenziando che la Società sopraccitata aveva cessato 1'attività.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la A.S.D. Atl.
Grottaferrata non ha ritirato la raccomandata inviatagli dal sig. Fiatti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Atletico Grottaferrata, di
corrispondere all'allenatore Fiatti Alessio la somma di euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a euro 60,00 (sessanta/00).
L'importo complessivo di euro 3.860,00 (tremilaottocentosessanta/00), verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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