F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Giuseppe D’ANDREA / POI. SONNINO CALCIO (171 /12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Giuseppe D'ANDREA / POI. SONNINO CALCIO (171 /12) ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. D'Andrea Giuseppe, assunto dalla POLISPORTIVA SONNINO CALCIO, partecipante al campionato JA Categoria, Girone G, regione Lazio, quale tecnico per la stagione 2011-2012, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di € 5.550,00, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di premio di tesseramento. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra Società ed allenatori dilettanti), regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Lazio- L.N.D., come da nota inoltrata a questo Collegio, ove si conveniva, a titolo di premio di tesseramento, l'importo complessivo di € 7.500,00, da corrispondersi in n. 4 rate da C. 1.875,00 cadauna. La POLISPORTIVA SONNINO CALCIO, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso a meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, in particolare alle rate non corrisposte (avendo la POLISPORTIVA SONNINO CALCIO corrisposto solo l'importo di €. 1.950,00) to stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico e nel suo deposito presso il Comitato Regionale Lazio L.N.D., versato in atti. P.Q.M. 11 Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla POLISPORTIVA SONNINO CALCIO, di pagare in favore del Sig. D'Andrea Giuseppe, la somma di €. 5.550,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo, quale premio di tesseramento per la stagione 2011-2012. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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