F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA : all.Giuseppe PETRELLI / A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 (175/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA : all.Giuseppe PETRELLI / A.S.D. CIVITAVECCHIA 1920 (175/12) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 27 giugno 2012 l'allenatore professionista Giuseppe Petrelli iscritto nei ruoli del S.T. Federale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Società A.S.D. Civitavecchia 1920 partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 4 settembre 2010 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di euro 20.000,00 (ventimila/00) da erogare in dieci rate di euro 2.000,00 (duemila/00) con scadenze dal 30 settembre 2010 al 30 giugno 2011. Con il reclamo in esame 1'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Civitavecchia 1920 di corrispondergli il pagamento di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre agli interessi di mora e il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 8 agosto 2012, ha invitato la Società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il C.R.Lazio LND ha comunicato che il contratto economico fra l'allenatore Giuseppe Petrelli e l'ASD Civitavecchia e stato depositato in data 6 settembre 2010. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerando altresì che la Società nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Civitavecchia 1920, di corrispondere all'allenatore Giuseppe Petrelli la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari a euro 300,00 (trecento/00). L'importo complessivo di euro 20300,00 (ventimilatrecento/00), verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegio art. 8 comma 15 del CGS.
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