F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Andrea COSSA/U.S.D. SAMATZAI 85 (182/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Andrea COSSA/U.S.D. SAMATZAI 85 (182/12) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Gianfranco RICCI L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., Andrea Cossa, assunto in data 24 settembre 2010 in qualità di allenatore della 1 ° squadra della U.S.D. Samatzai 85, ricorre in data 28 giugno 2012, richiedendo il pagamento di € 5.000,00 quale compenso per la stagione sportiva 2010/2011, oltre gli interessi di mora. Asserisce che a fronte di accordo stipulato, regolarmente depositato in data 28.09.2010, con il quale la Società si era impegnata a corrispondere la somma complessiva di € 5.000,00 da pagarsi in quattro rate: 24.09.2010€ 1.150,00 20.11.2010€ 1.300,00 25.01.2011€ 1.300,00 25.04.2011,6 1.250,00, nulla ha percepito. Richiede, inoltre, il pagamento dell'indennità chilometrica, fino al giorno dell'esonero, spettante all'allenatore per complessivi € 972,00. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 31.07.2012, da parte della Segreteria di questo Collegio, nulla ha contro dedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato che la U.S.D. Samatzai 85 non ha fatto pervenire alcuna deduzione; prende atto che la richiesta del ricorrente a legittima. La domanda appare pertanto fondata e meritevole di accoglimento per € 5.000,00. Tale cifra e il risultato di quanto previsto dal contralto sottoscritto. All'allenatore spetta, inoltre, il rimborso spese regolarmente pattuito e documentato pari ad € 972,00 (Km 60 x gg 54 x 1/5 costo benzina). Sull'importo di € 5.000,00 vengono equitativamente calcolati interessi per € 150,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla U.S.D. Samatzai 85 di corrispondere 1'importo complessivo di E 6.122,00 al ricorrente signor Andrea Cossa. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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