F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Paolo DI LENA / A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 (183/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 01/12/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 123 del 10/12/2012. VERTENZA: all. Paolo DI LENA / A.S.D. TERMOLI CALCIO 1920 (183/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO L'allenatore di Base Paolo Di Lena in data 28 giugno 2012 inoltra vertenza economica a questo Collegio Arbitrale contro la Società. A.S.D. Termoli Calcio 1920, partecipante al campionato regionale di Promozione Molise, affinché gli venga riconosciuta la somma complessiva di €.8.400,00 di cui €.5.100 a saldo del premio di tesseramento ed C. 3.300,00 come rimborso spese. Dichiara di aver percepito solamente un acconto di €.2.400,00 di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato con la medesima in data 5 agosto 2010 Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte e copia del suo tesseramento, viene allegato il contratto economico stipulato con la A.S.D.Termoli Calcio 1920 nel quale si conviene che la Società, nell'assumere il signor Paolo Di Lena quale allenatore responsabile della prima squadra, si impegna a riconoscergli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 9 rate di cui la prima per €.860,00 e le successive per €.830,00 cadauna alle scadenze del giorno 10 dei mesi da settembre 2010 al maggio 2011. Nell'accordo viene anche pattuito al punto 2b un rimborso spese di €.3.300,00. Con raccomandata del 31 luglio 2012 il Segretario del Collegio invita la Società A.S.D. Termoli Calcio 1920 a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Di Lena ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Chiede inoltre al competente Comitato Regionale Molise 1'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo. La Società convenuta, a firma del suo presidente signor Michele Marinelli, fa pervenire al Collegio Arbitrale con nota del 17 agosto 2012 le proprie controdeduzioni. Pur confermando 1'esistenza del contratto economico stipulato con il signor Paolo Di Lena contesta integralmente le sue richieste relative alla cifra pretesa in quanto la comma a lui versata in acconto al premio di tesseramento ammonta ad €.5.900,00,somma corrispostagli con nr.4 assegni circolari tratti dalla Banca Marche, filiale di Termoli precisamente: 1) assegno di €.1.200,00 del 10 settembre 2010 2) assegno di €.2.000,00 dell' 11 febbraio 2011 3) assegno di €.300,00 dell' 24 febbraio 2011 4) assegno di €.2.400,00 dell' l 1 luglio 2011 (le cui documentazioni vengono allegate) e A conferma di quanto asserito si offrono in prova le descrizioni delle operazioni bancarie effettuate sul c/c acceso alla Banca Marche filiale di Termoli dove si evince 1'emissione di assegni circolari in favore dei tesserati della Termoli Calcio 1920 ed in particolare quella a favore del signor Di Lena. I pagamenti dell' 11 febbraio e 11 luglio 2012 fatti al tecnico vengono anche supportati da due fotocopie di assegni circolari a lui intestati mentre per gli altri due ne a stata fatta richiesta di copia alla Banca trattaria. Tali documenti saranno poi inviati al più presto al Collegio Arbitrale. In merito al preteso rimborso spese del ricorrente di €.3.300,00 si precisa che nulla gli e dovuto in quanto tutte le spese di viaggio per le trasferte sono sempre state pagate dalla Società e che inoltre il Di Lena risiedendo a Termoli non ha mai dovuto sostenere particolari spese di carburante per recarsi presso i campi di allenamento. Ad ogni buon conto si precisa che il medesimo mai aveva presentato alla Società alcuna pezza giustificativa delle sue spese ne aveva allegato al suo ricorso scrittura di rimborsi debitamente documentati cos! come prescritto nella norma del contratto, condizione ritenuta fondamentale ed imprescindibile per poterne ottenere il rimborso. Qualora questa descrizione dovesse avvenire in face successiva dovrebbe ritenersi inaccettabile in quanto tardiva e artatamente preparata. Si chiede pertanto che il Collegio Arbitrale voglia accogliere le presenti controdeduzioni e di conseguenza rigettare il reclamo avanzato dal signor Paolo Di Lena. In data 18 settembre 2012 pervengono al Collegio Arbitrale le osservazione dell'allenatore Di Lena in risposta alle controdeduzioni della Società. Nel merito contesta tutto quanto prodotto dalla controparte poiché del tutto infondato e non veritiero. In riferimento ai presunti assegni indicati dalla Società come pagamenti del premio di tesseramento per la stagione 2010/2011 dichiara che solamente quello dell' 11 luglio 2012 di €.2.400,00 corrisponde al vero (cosa del resto già riconosciuta dallo stesso reclamante nel ricorso) mentre tutti gli altri emessi a favore dello scrivente sono riferiti al pagamento di parte del compenso pattuito per la stagione 2007/2008 come si evince dalle ricevute di quietanza da lui sottoscritte in favore della Società e che vengono prodotte unitamente alle presenti osservazioni. A conferma di quanto sostenuto ricorda come lo stesso Collegio Arbitrale nell'accogliere una sua precedente vertenza contro la A.S.D. Termoli Calcio 1920 avesse con C.U. n.3 della stagione 2008/2009 condannato la Società al pagamento a suo favore della somma di €.11.500,00. Tale debito era stato sanato dalla A.S.D. Termoli Calcio 1920 con la consegna di un assegno bancario di €.11.500,00 ricevendo nel contempo in data 3 marzo 2009 atto di quietanza firmato dal sottoscritto e che viene allegato alla presente documentazione. Tale assegno su richiesta della Società, che lamentava difficoltà di copertura,non veniva mai incassato ed ancora oggi a in possesso dello scrivente che a conferma di ciò ne invia fotocopia. Per tale motivo 1'emissione a suo favore dei tre assegni, rispettivamente di €.1.200,00, €.2.000,00 e €.300,00, devono considerarsi parte del compenso della stagione 2007/2008 e non,come la Società vorrebbe falsamente far credere,pagamenti relativi alla stagione 2010/2011. Riguardo poi il rimborso delle spese lo scrivente fa presente che queste ultime sono sempre state a suo carico contestando le dichiarazioni della Società sulle distanze e sul mancato trasporto di giocatori ed a tale proposito allega una documentazione del conteggio chilometrico. Conferma quanto esposto nel ricorso e chiede, ove ritenuto opportuno, di essere ascoltato unitamente al calciatore Antenucci in quanto persona a conoscenza dei fatti poiché tesserato nella stagione 2010/2011 per la A.S.D. Termoli Calcio 1920. In data 1 ottobre 2012 la Società A.S.D. Termoli Calcio 1920 inviando un proprio scritto al Collegio Arbitrale risponde alle osservazioni del tecnico Di Lena chiedendo innanzitutto che non vengano ritenute accettabili le osservazioni del reclamante in quanto prodotte oltre i termini previsti. Nel merito dei fatti poi fa osservare che tutte le pendenze col Di Lena relative alla stagione 2007/2008 erano state saldate con la consegna di quell'assegno da €.11.500,00, deliberatamente non posto all'incasso o eventualmente non recuperato in altro modo dal reclamante, che testualmente dichiara di aver ricevuto e di esserne ancora in possesso. Prive di valore appaiono le tre presunte distinte di rimborso spese esibite come acconti per la stagione 2007/2008, verosimilmente predisposte dal Di Lena medesimo e non recanti alcuna firma o vidimazione della Società. Inoltre essendo documenti di quietanza in favore della A.S.D. Termoli Calcio 1920 dovrebbero essere in possesso di quest'ultima e non dell'allenatore che le ha firmate Per quanto riguarda il mancato pagamento dei rimborsi spese, assurde appaiono le richieste dell'allenatore specialmente in merito all'accompagnamento del giocatore Antenucci in quanto il medesimo per gli spostamenti al campo ha sempre fatto uso del proprio mezzo. Infine la mancanza dei relativi scontrini o ricevute giustificative delle spese, conferma 1'infondatezza delle richieste del reclamante. Ribadisce pertanto la richiesta di rigetto,in tutto od in parte, da parte del Collegio Arbitrale del reclamo del signor Di Lena. Alle sopra citate osservazioni formulate dalla A.S.D. Termoli Calcio 1920 risponde l'allenatore Di Lena con lettera raccomandata del 9 ottobre 2012. Sulla richiesta di tardività e di inammissibilità delle osservazioni da lui inviate al Collegio, presentata dalla Società, replica ritenendo ingiustificata tale richiesta in quanto i termini concessi dal Collegio stesso non hanno carattere perentorio ma solo indicativo. Facendo poi riferimento alle tre ricevute menzionate dalla Società fa notare che le medesime sono vergate su carta intestata della A.S.D. Termoli Calcio 1920 e ne chiede,tramite il Collegio,l'invio degli originali. Conferma che i tre assegni a lui versati dalla Società sono riconducibili a parziale compenso spettante per la stagione 2007/2008 e ribadisce pertanto gli venga per intero riconosciuta la cifra di C. 8.400,00 richiesta nel suo ricorso. Il Collegio presa visione degli atti pervenuti decide di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal tecnico Di Lena Paolo giudicando che la richiesta della cifra avanzata dal tecnico non pub essere interamente accolta in quanto, oltre al versamento di €.2.400,00 riconosciuto dal medesimo, i tre pagamenti effettuati con assegni a suo favore per un totale di €.3.500,00 nella stagione 2010/2011 non possono essere riconducibili a corresponsioni per la stagione 2007/2008 poiche,a seguito delle decisioni del Collegio Arbitrale con C.U. nr. 3 stagione 2008/2009 con il quale veniva accolto il ricorso del Di Lena contro la A.S.D. Termoli Calcio 1920 , al medesimo erano state saldate le sue spettanze con assegno di €.11.500,00 da lui ritirato, quietanzato alla Società con documentazione firmata e del quale ne e tuttora possessore. In merito al rimborso delle spese ritiene che la cifra forfetaria di €.3.300,00, stabilita in accordo con la Società e riportata sul contralto sottoscritto dalle parti, gli debba essere riconosciuta per intero. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la Società A.S.D. Termoli Calcio 1920 al pagamento a favore dell'allenatore Di Lena Paolo della somma di €.1.600,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.20,00 per interessi equitativamente determinati e di €.3.300,00 a titolo di rimborso spese per un totale complessivo di €. 4.920,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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