F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO FEDELE (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 2100/871 pf11-12/SP/blp del 15.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012
(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO FEDELE (Agente di Calciatori) ▪ (nota n. 2100/871 pf11-12/SP/blp del 15.10.2012).
Con atto del 15 ottobre 2012 il Procuratore federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale della F.I.G.C. II Sig. Fedele Enrico, Agente di Calciatori per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1, del CGS, per avere, in occasione del calciomercato di gennaio all’interno dei locali nei quali lo stesso si svolgeva, proferito con tono minaccioso, elevato e molto concitato, nei confronti del Sig. Criscitiello Michele, giornalista professionista, alcune frasi irriguardose ed offensive, nonché per aver attinto il medesimo Criscitiello con un colpo sul viso, tanto da procuragli lesioni personali che rendevano necessario le cure del presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale "Fatebenefratelli" di Milano. All’inizio della riunione odierna il Sig. Enrico Fedele, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Enrico Fedele, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Enrico Fedele, sanzione della sospensione della licenza di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) di sospensione della licenza, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni della sospensione della licenza di mesi 2 (due) e dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a
carico del Sig. Enrico Fedele. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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