F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO BORRI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Città di Pontedera), FURIO VALCAREGGI (Agenti di calciatori), Società FC Empoli Spa ▪ (nota n. 2151/868 pf11-12/SP/blp del 17.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (111) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO BORRI (Calciatore attualmente tesserato per la Società US Città di Pontedera), FURIO VALCAREGGI (Agenti di calciatori), Società FC Empoli Spa ▪ (nota n. 2151/868 pf11-12/SP/blp del 17.10.2012). Con atto del 17 ottobre 2012 il Procuratore federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale Borri Federico, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato con la Società FC Empoli Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, comma 1 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori e all'art. 28 delle N.O.I.F., in quanto al momento del conferimento del mandato all'Agente Valcareggi Furio si qualificava come calciatore professionista, mentre in realtà rivestiva lo status di calciatore "giovane di serie", il Sig. Valcareggi Furio, Agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Borri Federico, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l'effettivo status del calciatore, e la Società FC Empoli Spa per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato, all'epoca dei fatti. All’inizio della riunione odierna i Signori Federico Borri e Furio Valcareggi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Federico Borri e Furio Valcareggi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Federico Borri, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Furio Valcareggi, sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 50 (cinquanta)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la FC Empoli Spa; é altresì comparso per la Società il Dott. Calistri, il quale ha concluso per il proscioglimento della Società. Il procedimento trae origine dalla missiva del 22 febbraio 2012, trasmessa alla Procura federale dal Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, contenente la determinazione di "nullità" del contratto di mandato, conferito, in data 17 gennaio 2012, dal calciatore Borri Federico all'agente Valcareggi Furio, in quanto "all'atto del conferimento il calciatore non aveva lo status da professionista". Va considerato che la Federazione Italiana Giuoco Calcio qualifica, all'art. 39 delle NOIF, come professionisti "i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C (ora Lega Italiana Calcio Professionìstico". All'epoca della sottoscrizione del mandato, il calciatore Borri Federico aveva lo status di "giovane di serie" come risulta, altresì, dal certificato storico in atti. Va inoltre considerato che gli agenti di calciatori, pur non avendo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del Regolamento Agenti, alcun vincolo associativo nei confronti della F.I.G.C. o di Società di calcio affiliate alla F.I.G.C., non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della F.I.G.C, sono comunque tenuti, ex art. 19, commi 3 e 5 del vigente Regolamento, all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della F.I.G.C. La Società pertanto risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi del’art. 4, comma 2 CGS con riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali per Federico Borri; ▪ sospensione della licenza per giorni 50 (cinquanta) per Furio Valcareggi. Infigge la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) a carico della Società FC Empoli Spa.
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