F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA RIGAMONTI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota n. 3075/280pf12-13/SP/blp del 23.11.2012). (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOL A RIGAMONTI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota n. 3073/279 pf12-13/SP/blp del 23.11.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA RIGAMONTI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota n. 3075/280pf12-13/SP/blp del 23.11.2012). (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOL A RIGAMONTI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), Società AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota n. 3073/279 pf12-13/SP/blp del 23.11.2012). Il deferimento Con atto del 23.11.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale A) il Sig. Nicola Rigamonti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio e agosto 2012 (I bimestre), nei termini stabili dalla normativa federale; B) la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. Con ulteriore atto del 23.11.2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale A) il Sig. Nicola Rigamonti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della AC Monza Brianza 1912 Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, Lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10 comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio e agosto 2012 (I bimestre), nei termini stabili dalla normativa federale; B) la AC Monza Brianza 1912 Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale. La AC Monza Brianza 1912 Spa, in persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante (nominato dall’assemblea soci in data 25/10/2012), Dott. Maurizio Prada, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC, ha fatto pervenire, in data 8/12/2012, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale evidenzia che: - vi è stato un cambiamento della compagine sociale della AC Monza Brianza 1912 Spa ed i nuovi soci hanno dovuto sanare la pregressa ingente debitoria; - la Società sportiva non nega il mancato pagamento degli emolumenti, bensì la applicazione, al caso di specie, della violazione dell’art. 85 lettera C par. IV delle NOIF relativa alla mancata comunicazione da parte della Società sportiva del versamento delle ritenute Irpef. Ed infatti, l’obbligo di versare dette ritenute maturerebbe solo a seguito del pagamento degli emolumenti. Tale indirizzo troverebbe conferma nella determinazione del legislatore sportivo di aver previsto due distinte ipotesi di violazione. L’unico caso in cui una Società potrebbe essere sanzionata per la mancata comunicazione del versamento delle ritenute Irpef si verificherebbe quando siano corrisposti gli emolumenti e non siano versati i contributi; - al caso in esame sarebbero applicabili le circostanze attenuanti, anche in considerazione della grave situazione economica rinvenuta, nella AC Monza Brianza 1912 Spa, dalla nuova compagine societaria. Conclude chiedendo: “che l’Ill.ma Commissione disciplinare nazionale voglia disporre il proscioglimento della Società da ogni addebito di cui al deferimento del 23/11/2012 n. 280 con la formula meglio vista ovvero, in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, voglia applicare una riduzione della sanzione disciplinare applicabile per effetto della trascurabilità della asserita violazione ovvero per la sua eccezionalità ovvero per la sussistenza delle circostanze attenuanti indicate in narrativa”. Il Sig. Nicola Rigamonti non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo. Alla riunione del 13/12/2012, previa riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Nicola Rigamonti la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e per la AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della AC Monza Brianza 1912 Spa il quale, nel richiamare le difese esposte nello scritto difensivo, si è riportato alle conclusioni ivi rassegnate. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e deve essere accolto. La documentazione posta a base del ricorso conferma il compimento degli illeciti ascritti. Le difese del sodalizio sportivo confermano il mancato versamento degli emolumenti contestati. Risulta irrilevante al fine della presente decisione sia la grave situazione finanziaria (in cui versava la Società) che, si afferma, ha indotto la stessa a non corrispondere e a non comunicare all’Organo sportivo competente l’avvenuto versamento delle ritenute, sia il mutamento della compagine sociale. Neppure può essere condivisa l’interpretazione elaborata dalla difesa della AC Monza Brianza 1912 Spa in relazione al versamento dei contributi Irpef, tesi secondo la quale la applicabilità dell’art. 85 lett. C. par. V sarebbe limitata alla sola ipotesi di pagamento degli emolumenti e di mancato versamento delle ritenute. Si deve ritenere, infatti, che il Legislatore sportivo, indicando nelle NOIF i termini per la comunicazione dell’avvenuto versamento, abbia voluto individuare date certe al fine di far rispettare la tempistica dei pagamenti relativa agli emolumenti ed alle ritenute. Lo stesso Legislatore sportivo non subordina la applicabilità del art. 85 lett. C. par. V (versamento delle ritenute Irpef) all’avvenuto pagamento dello stipendio, prevedendo, invece, che alle date ivi indicate debba essere comunicato l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef in favore dei dipendenti delle Società sportive. L’accertato compimento degli illeciti, nonché la riunione dei procedimenti e l’applicazione dei principi sulla continuazione, comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Nicola Rigamonti la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre) e per la AC Monza Brianza 1912 Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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