F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012 (590) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGLI TARE, ARMANDO ANTONIO CALVERI (Dirigenti tesserati per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa ▪ (nota n. 9103/001 pf11-12/SP/SS/blp del 18.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Dicembre 2012
(590) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGLI TARE, ARMANDO ANTONIO CALVERI (Dirigenti tesserati per la Società SS Lazio Spa), Società SS LAZIO Spa ▪ (nota n. 9103/001 pf11-12/SP/SS/blp del 18.6.2012).
Con atto del 18.06.2012, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare:
- TARE Igli, all’epoca dei fatti tesserato per la SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 5 CGS anche in relazione all’art. 1 e 2 del “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2011-2012”, per aver ottenuto il
pass per l’accesso all’area Federale pur non essendo iscritti nei fogli di censimento delle Società di appartenenza quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario, ovvero per non essere iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
- CALVERI Armando Antonio, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Lazio Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1 in relazione agli artt. 1 e 2 del Regolamento di accesso all’area del calcio mercato 2011-2012, per avere, quale Segretario Generale della Società SS Lazio Spa, richiesto, come risulta dalla firma apposta in calce, l’accredito del Sig. Tare Igli attribuendogli la qualifica di “Direttore Sportivo” pur non avendone questi la qualifica, nemmeno nel foglio di censimento.
- la Società SS Lazio Spa;
Per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S: in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati.
Il suddetto procedimento deriva da uno stralcio delle posizioni degli odierni deferiti, disposto da questa Commissione con C.U. n. 31 del 15.10.2012, nell’ambito del deferimento il cui numero è indicato in epigrafe, e per cui altre posizioni sono state definite. Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 2 ottobre 2012 la Società SS Lazio Spa e i deferiti Calveri Armando Antonio e Tare Igli, eccepiscono preliminarmente l’inidoneità del “Regolamento di accesso all’area del calcio mercato”, atto emanato dall’ADISE su delega della FIGC, ad integrare la qualifica di norma statutaria o atto federale richiamato dall’art. 1 CGS; nel merito che il tesserato Tare, dopo aver superato l’apposito corso, aveva presentato fin dal 2009 domanda di iscrizione nell’elenco dei direttori sportivi senza ricevere riscontro alcuno, ritenendo in perfetta buona fede che, a distanza di due anni, la domanda fosse stata accolta, concludendo per l’esclusione di qualsiasi forma di responsabilità in capo ai deferiti. Esaurita la discussione, il difensore dei deferiti riportandosi ai propri scritti difensivi insiste per il proscioglimento da ogni addebito, mentre il rappresentante della Procura federale conclude per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Tare Igli;
- mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Calveri Armando Antonio;
- € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda alla Società SS Lazio Spa;
Preliminarmente, in riferimento al cd. “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato” ed in conformità all’orientamento di questo Organo di Giustizia (cfr. C.U. n. 31 del 15.10.2012), è opportuno premettere che detto atto disciplina l’accesso all’Area Federale per lo svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori e viene concordato tra le parti interessate e trasmesso annualmente dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Professionisti di serie A e B, alla Procura Federale, all’A.DI.SE. e alla Lega Italiana Calcio Professionistico. All’art. 1 del “Regolamento” per le Società Professionistiche, è stabilito che potranno avere accesso gli operatori inseriti nell’apposito modulo, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché regolarmente iscritti nel modello di censimento delle Società quali Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario della Società. Se da un lato, come osservato in precedenti pronunce dalla C.G.F. (su tutte C.U. 106 del 9 febbraio 2009), è pacifico che le disposizioni regolamentari che regolano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori professionisti, “non costituiscono norme federali”, dall’altro, ad avviso di questa Commissione, il “Regolamento” rientra nelle categorie degli “atti federali”, con il conseguente riconoscimento dell’efficacia vincolante dello stesso nei confronti dei tesserati. Come ribadito anche di recente dalla C.G.F. (sez. I, C.U. 175/2011-12 del 16.12.2011) dal momento che il “Regolamento” stabilisce che “potranno accedere gli operatori inseriti nel modulo allegato, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché siano regolarmente iscritti nel modulo di censimento della Società”, lo stesso atto prevede espressamente, quale condizione necessaria per l’accesso all’area federale, l’iscrizione nel modulo di censimento, con la conseguenza che essere solo “tesserati” non rappresenta una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammesso all’Area Federale. Premesso ciò, il proposto deferimento è fondato e va accolto. Dalla documentazione in atti risulta provato che il Sig. Tare Igli, nel corso dello svolgimento della sessione del “Calciomercato 2011”, svoltasi presso l’Atahotel Executive di Milano, otteneva il pass di accesso pur non essendo iscritto nei fogli di Censimento della Società con un incarico idoneo a rappresentare o ad agire in nome e per conto della Società stessa, quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario della Società. In particolare, il deferito veniva accreditato in data 24.06.2011 quale rappresentante della Società ed in data 31.08.2011 con la qualifica di “Direttore Sportivo”, non risultando iscritto nell’elenco Speciale dei Direttori Sportivi né risultando tale qualifica dal foglio di censimento, ove veniva indicato solo come “Dirigente Accompagnatore della 1^ squadra”. Per le considerazioni espresse in premessa, a nulla rileva quanto eccepito dalla difesa circa il tesseramento del Tare con la Società SS Lazio, atteso che tale condizione non è sufficiente per essere ammesso all’area federale del calciomercato. Del pari, non può trovare accoglimento l’ulteriore motivazione addotta dalla difesa dell’incolpato con la memoria difensiva e ribadita in sede di discussione, dell’esistenza della “buona fede” e di una sorta di “affidamento” di aver ottenuto l’iscrizione nell’albo speciale dei Direttori Sportivi, considerato che la domanda inoltrata nel 2009 non aveva ricevuta risposta alcuna. Tale giustificazione appare assolutamente non condivisibile, in quanto non esiste nel caso di specie nessuna forma di silenzio-assenso ma, in analogia per quanto avviene per i tesseramenti, perché possa ritenersi valido l’inserimento nell’Elenco dei Direttori Sportivi, è necessario attendere il nulla-osta della Federazione. Alla luce di ciò, la condotta posta in essere dal deferito integra la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 1 del citato Regolamento, così come per il Segretario della Società Sig. Calveri avendo quest’ultimo richiesto l’accredito del Sig. Tare Igli attribuendogli la qualifica di “Direttore Sportivo” pur non avendone questi la qualifica, nemmeno nel foglio di censimento. Delle violazioni ascritte ai propri tesserato, è chiamata a rispondere anche la Società SS Lazio Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Tare Igli l’inibizione di mesi 2 (due); al Sig. Calveri Armando Antonio l’inibizione di giorni 15 (quindici); alla Società SS Lazio Spa l’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00).
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