DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 05.12.2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 1/12/2012 BAGNOLESE – RICCIONE CALCIO 1929
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 05.12.2012
Campionato Nazionale Juniores
gara del 1/12/2012 BAGNOLESE - RICCIONE CALCIO 1929
Il Giudice Sportivo,
- esaminati atti ufficiali, rilevato che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società RICCIONE CALCIO 1929 entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società RICCIONE CALCIO 1929 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 1.500 quale seconda rinuncia.