LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 10.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. SASSUOLO – Soc. MODENA Il Giudice Sportivo,

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 51 del 10.12.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE BWIN Gara Soc. SASSUOLO – Soc. MODENA Il Giudice Sportivo, ricevuta tempestiva segnalazione in data odierna (fax delle ore 10.12) ex art. 35 comma 1.3) CGS del Procuratore Federale, in ordine al comportamento del calciatore Signori Francesco (Soc. Modena) nei confronti del calciatore Magnanelli Francesco (Soc. Sassuolo), al 23° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore modenese, nella zona centrale del campo commetteva un fallo di giuoco nei confronti di un calciatore avversario che cadeva al suolo; si evince, infatti che il Signori successivamente alla caduta dell’avversario, con un gesto repentino e volontario ne calpestava la gamba. L’Arbitro non adottava alcun provvedimento disciplinare in quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 15.37 odierne) “non aveva visto” l’episodio in esame. E’ di tutta evidenza l’intenzionalità del gesto ed appare superflua ogni ulteriore considerazione circa la natura “violenta” della condotta di cui si è reso responsabile il Signori. Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35, n. 1.3 CGS della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art. 19, n. 4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Signori Francesco (Soc. Modena) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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