DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 05.12.2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 1/12/2012 BAGNOLESE – RICCIONE CALCIO 1929

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 05.12.2012 Campionato Nazionale Juniores gara del 1/12/2012 BAGNOLESE - RICCIONE CALCIO 1929 Il Giudice Sportivo, - esaminati atti ufficiali, rilevato che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società RICCIONE CALCIO 1929 entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F. P.Q.M. Delibera: 1) di comminare alla società RICCIONE CALCIO 1929 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 1.500 quale seconda rinuncia.
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