DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 260 del 11.12.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/12/2012 NEW TEAM PUTIGNANO – REAL FIVE OSTUNI

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 260 del 11.12.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/12/2012 NEW TEAM PUTIGNANO - REAL FIVE OSTUNI Il Giudice Sportivo, rilevato chela gara in epigrafe non è stata disputata in quanto il custode non si è presentato ad aprire l'impianto sportivo nel quale si doveva disputare l'incontro entro il tempo regolamentare di attesa; rilevato che la mancata disputa della gara deve essere pertanto, ascritta ai sensi dell'art.17,comma.1, del C.G.S. alla società ospitante; decide: di comminare alla società New Team Putignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it