DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 260 del 11.12.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/12/2012 Loreto Aprutino Calcio A 5 – Cus Chieti

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 260 del 11.12.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/12/2012 Loreto Aprutino Calcio A 5 - Cus Chieti Il Giudice Sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società Cus Chieti entro il tempo regolamentare di attesa; considerato che la società ha fatto pervenire al riguardo una giustificazione, attribuendo a non meglio precisate difficoltà logistiche e di trasporto, causate dalle avverse condizioni meteorologiche, l’impossibilità di raggiungere l’impianto sportivo; rilevato tuttavia, che al riguardo non è stata prodotta alcuna documentazione rilasciata dalle autorità competenti, che comprovasse quanto sostenuto dalla società in questione; visto l’art.17 del C.G.S. decide: di comminare alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6.
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