COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MONTONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA S.MARCO – MONTONE DISPUTATA A GUBBIO IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ATIF TARIK PER TRE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 14.12.2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MONTONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA
S.MARCO - MONTONE DISPUTATA A GUBBIO IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
PERUGIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA
INFLITTA AL CALCIATORE ATIF TARIK PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.12.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.C.D. Montone, chiedendo la riduzione della
sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’assunto della società reclamante secondo il quale il calciatore Atif Tarik non reagiva ad un fallo
subito da parte di un avversario non trova conferma alcuna dagli atti ufficiali di gara dai quali si
rileva, invero, che l’Atif colpiva con un pugno al volto un avversario.
La sanzione inflitta al suddetto calciatore dal G.S. appare, a parere di questa Commissione, equa
e commisurata alla violazione commessa dall’Atif e, di conseguenza, deve essere integralmente
confermato.
P.Q.M.
Delibera di respingere il reclamo proposto dalla società Montone confermando integralmente
l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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