COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 16.11.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 7/11/2012 MESTRE A.S.D. – ROBEGANESE FULGOR SALZANO

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 16.11.2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 7/11/2012 MESTRE A.S.D. - ROBEGANESE FULGOR SALZANO A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 43 del 14.11.2012; la Soc. Mestre ha regolarmente proposto reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando errore tecnico dell'Arbitro. Risulta dal rapporto riassuntivo degli ammoniti, consegnato dall'Arbitro - al termine dell’incontro - ai dirigenti delle due società e dagli stessi sottoscritto, che l'Arbitro avrebbe ammonito due volte il giocatore della Robeganese n. 9 Azzalin Martino, senza procedere al successivo provvedimento di espulsione. Non sono pervenute a questo Giudice, nel termine perentorio previsto, controdeduzioni da parte della Soc. Robeganese Fulgor Salzano. Dal R.A. non emerge la seconda ammonizione al suddetto giocatore, mentre nel rapportino riepilogativo, allegato al R.A., risultano le due ammonizioni inflitte al giocatore Azzalin Martino, di cui una cancellata dallo stesso Arbitro. Chiesti chiarimenti al direttore di gara, lo stesso ha precisato che la cancellazione è dovuta al fatto che lo stesso aveva erroneamente indicato due volte il giocatore Azzalin Martino tra gli ammoniti; accortosi dell'errore in presenza dei dirigenti delle due società, li portava a conoscenza della cancellazione, senza tuttavia correggere anche i rapportini già consegnati. Pertanto : considerato il valore di piena prova del Rapporto Arbitrale e successivo supplemento; rilevato che l'errore dedotto dalla reclamante non emerge dagli atti ufficiali e viene negato dall'Arbitro stesso; considerato che l'Arbitro aveva informato del mero errore materiale presente nel rapportino consegnato alle società ai dirigenti di entrambe e che egualmente la soc. Mestre ha presentato ricorso (comportamento antisportivo); il G.S. delibera di : - respingere il ricorso inoltrato dalla società MESTRE e per l'effetto omologare il risultato come ottenuto sul campo : MESTRE - ROBEGANESE FULGOR SALZANO 1 - 2; - inibire il Presidente della soc. Mestre, Sig. MARANI PRIMO, fino al 10.12.2012. - Si addebita la tassa reclamo
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