COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.P.D. Campetra Savio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Ammenda di € 500,00.- – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 49 del 28.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.P.D. Campetra Savio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 46 del 21/11/2012 – Ammenda di € 500,00.- – Campionato di Promozione La Società A.P.D. Campetra ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 21/11/2012 con la quale ha adottato la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società : “per offese discriminatorie da parte di propri sostenitori nei confronti di calciatore di colore (art. 11 C.G.S.).” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.P.D. Campetra Savio; vista la documentazione ufficiale in atti; considerato che la stessa società ha ammesso la veridicità dei fatti riportati nel referto di gara; atteso che é stata inflitta la sanzione in misura minima ai sensi dell’art. 11, comma 3 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.P.D. Campetra; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 500,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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