COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S. Pressana C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 14/11/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatore Baraldo Marco – Campionato di Serie “D”
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S. Pressana C 5
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 14/11/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatore Baraldo Marco – Campionato di Serie “D”
La Società A.S. Pressana C 5 ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 14/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Baraldo Marco perchè : “per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, seguite da ripetute spinte nei confronti del direttore stesso”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dall’A.S. Pressana C 5;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio preso in esame dai quali é risultato che i fatti ascritti al calciatore Baraldo, pur censurabili, non avevano i connotati di una condotta violenta;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il provvedimento sanzionatorio può essere ridimensionato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.S. Pressana C 5;
- di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Baraldo Marco;
La tassa reclamo non é stata versata
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