COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S. Pressana C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 14/11/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatore Baraldo Marco – Campionato di Serie “D”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S. Pressana C 5 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 24 del 14/11/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatore Baraldo Marco – Campionato di Serie “D” La Società A.S. Pressana C 5 ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 24 del 14/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Baraldo Marco perchè : “per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, seguite da ripetute spinte nei confronti del direttore stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.S. Pressana C 5; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio preso in esame dai quali é risultato che i fatti ascritti al calciatore Baraldo, pur censurabili, non avevano i connotati di una condotta violenta; ritenuto, alla luce di quanto sopra, che il provvedimento sanzionatorio può essere ridimensionato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.S. Pressana C 5; - di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Baraldo Marco; La tassa reclamo non é stata versata
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