COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Giovane Gazzolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 21/11/2012 – Squalifica per sei giornate giocatore Keci Kesem – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Giovane Gazzolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 21/11/2012 – Squalifica per sei giornate giocatore Keci Kesem – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. Giovane Gazzolo ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 21/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per sei giornate a carico del calciatore Keci Kesem perchè :”per aver colpito con un calcio un giocatore avversario – a palla lontana – e per comportamento offensivo nei confronti dei sostenitori avversari”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Giovane Gazzolo; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha confermato quanto descritto nel referto di gara, fornendo ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare adeguata ai fatti ascritti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Giovane Gazzolo; - di confermare la squalifica per sei giornate a carico del giocatore Keci Kasem; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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