COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S.D. Primavera 99 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 21/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Braga Luca – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 del 05.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso G.S.D. Primavera 99 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 26 del 21/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Braga Luca – Campionato Allievi Provinciale La Società G.S.D. Primavera ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 21/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Braga Luca perchè : “per aver commesso un grave fallo di gioco a carico di un avversario”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dal G.S. Primavera 99; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha fornito ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato, precisando, altresì, trattarsi di un fallo di gioco sull’ultimo uomo; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che la sanzione nei confronti del Calciatore Braga possa essere rideterminata nella squalifica più congrua di due giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dal G.S.D. Primavera 99; - di ridurre a due giornate di gara la squalifica a carico del giocatore Braga Luca. La tassa reclamo non é stata versata.
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