COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Nuovo San Pietro Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 49 del 28/11/2012 – Ammenda di € 150,00 alla Società (gara 21/11/2012); Ammenda di € 150,00 a carico della Società (gara 25/11/2012); Squalifica giocatore Vianello Devid sino al 25/11/2013; Squalifica per 4 giornate giocatore Scarpa Michele – Squalifica per due giornate Zennaro Nicola più una giornata per 4 ammonizioni; Squalifica per due giornate giocatore Bonora Cristian – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Nuovo San Pietro Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 49 del 28/11/2012 – Ammenda di € 150,00 alla Società (gara 21/11/2012); Ammenda di € 150,00 a carico della Società (gara 25/11/2012); Squalifica giocatore Vianello Devid sino al 25/11/2013; Squalifica per 4 giornate giocatore Scarpa Michele – Squalifica per due giornate Zennaro Nicola più una giornata per 4 ammonizioni; Squalifica per due giornate giocatore Bonora Cristian - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Nuovo San Pietro ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel C.U. n. 49 del 28/11/2012 con le quali ha inflitto i seguenti provvedimenti disciplinari : - applicazione art. 17/1 C.G.S. per gara Nuovo San Pietro-Patavina Polverara : “perché alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, il giocatore Vianello Devid afferrava ripetutamente l'Arbitro al petto, scuotendolo e spingendolo all'indietro di qualche metro, accompagnando il gesto con bestemmie e minacce, veniva trattenuto a fatica dai compagni di squadra. L'episodio di violenza induceva l'Arbitro a sospendere la gara al 42' del 2° tempo, riferendo nel referto, di trovarsi in condizione psicologica non compatibile con il sereno svolgimento delle sue funzioni. Il gesto di violenza si riflette, in forza di responsabilità oggettiva sulla società, alla quale vanno attribuite le cause della sospensione anticipata della gara”. - Ammenda di € 150,00 a carico della Società (gara 21/11/2012) : “per insistenti insulti all’arbitro durante la gara e reiterati dopo la fine della stessa e per presenza di persona non identificatasi, nonostante la richiesta del direttore di gara, all’interno del recinto di gioco che insultava pesantemente lo stesso”; - Ammenda di € 150,00 a carico della Società (gara del 25/11/2012) : “per insistenti insulti e minacce all’arbitro durante la gara da parte dei propri sostenitori, nonché per la presenza, nei pressi degli spogliatoi, di due persone non autorizzate che minacciavano l’arbitro al termine dell’incontro”; - squalifica sino al 25/11/2013 al calciatore Vianello Devid : per i fatti su esposti; - squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Scarpa Michele perchè : “due giornate per l’espulsione e due giornate perché, alla notifica del provvedimento, insultava nuovamente l’arbitro; squalifica per due giornate + 1 una giornata per ammonizioni a carico del calciatore Zennaro Nicola; squalifica per due giornate a carico del calciatore Bonora Cristian. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso relativo alla squalifica a carico del giocatore Bonora Cristian, trattandosi di provvedimento inoppugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; esaminato il ricorso presentato dall’A.S.D. Nuovo San Pietro inerenti gli altri provvedimenti disciplinari contestati; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società; sentito personalmente l’arbitro che ha diretto la gara del 25/11/2012 che ha confermato integralmente il referto di gara ed il supplemento, salvo per il particolare irrilevante della persona che ha chiamato i carabinieri; valutate la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appaiono congrue rispetto ai fatti acclarati; inerenti la gara del 25/11/2012; valutata inoltre congrua la sanzione dell’ammenda di € 150,00 relativa all’incontro del 21/11/2012; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Nuovo San Pietro; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società (gara 21/11/012); - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società (gara 25/11/012); - di confermare la squalifica sino al 25/11/2013 a carico del giocatore Vianello Devid; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Scarpa Michele; - di confermare la squalifica per due giornate + una giornata per ammonizioni a carico del calciatore Zennaro Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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