COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Zanè 1931 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 26 del 28/11/2012 – Squalifica sino al 21/01/2013 allenatore Rigoni Luciano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Zanè 1931 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 26 del 28/11/2012 – Squalifica sino al 21/01/2013 allenatore Rigoni Luciano – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Zanè 1931 ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicata nel Comunicato n. 26 del 28/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica sino al 21/01/2013 a carico dell’allenatore Rigoni Luciano perchè : “al termine della gara insultava ripetutamente e pesantemente il direttore di gara e i designatori arbitrali. Inoltre, mentre l’arbitro si stava dirigendo verso gli spogliatoi, veniva trattenuto per un braccio e nuovamente insultato”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Zanè 1931; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì personalmente l’arbitro, che ha confermato il suo rapporto di gara ed il supplemento, fornendo ulteriori dettagli in ordine all’episodio contestato; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare congrua rispetto ai fatti come sopra riportati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Zanè 1931; - di confermare la squalifica sino al 21/01/2013 a carico dell’allenatore Rigoni Luciano; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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