COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Sig. Bartolomei Roberto – Giocatore S.P.F. Pozzoleone Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 28/11/2012 – Squalifica per tre giornate – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso Sig. Bartolomei Roberto – Giocatore S.P.F. Pozzoleone Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 28/11/2012 – Squalifica per tre giornate – Campionato di 3^ Categoria Il calciatore Bartolomei Roberto ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 27 del 28/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica a suo carico per tre giornate : “espulso per aver trattenuto con entrambe le mani il direttore di gara, urlandogli in segno di protesta espressione offensiva”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dal giocatore Bartolomei Roberto (S.P.F.) vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal giocatore Bartolomei Roberto (S.P.F.); - di confermare la squalifica sino a suo carico per tre giornate; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata nel conto della Società S.P.F.
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