COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Loreggia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 28/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Tiatto Giacomo – Campionato Allievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 12.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Loreggia Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 27 del 28/11/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Tiatto Giacomo – Campionato Allievi Provinciale La Società A.S.D. Loreggia ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 27 del 28/11/2012 con la quale ha inflitto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tiatto Giacomo : “perché a fine gara proferiva nei confronti dell’arbitro gravi offese e minacce reiterate, unitamente ad altri calciatori, al momento di ripartire con la sua autovettura”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Loreggia; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione del Giudice Sportivo di prime cure che appare congrua in relazione ai fatti addebitati al calciatore Tiatto; ritenuto che il referto di gara sia assolutamente dettagliato ed esaustivo, tale perciò da corroborare la fede privilegiata da attribuirsi allo stesso (art. 35,comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Loreggia; - di confermare la squalifica per tre giornate a carico del giocatore Tiatto Giacomo; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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