COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.10.2012 a carico di Alessandro Sandrini, Pierluigi De Micheli e la ASD. Leoncelli – CAMPIONATO Prima Categoria Girone G. per violazione dell’Art. 1, comma I, CGS anche in relazione agli Artt. 10, comma VI, 22, commi III e VIII CGS, per aver impiegato il calciatore Alessandro Sandrini nella stagione sportiva 2011/2012 in due gare nonostante fosse squalificato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20.10.2012 a carico di
Alessandro Sandrini, Pierluigi De Micheli e la ASD. Leoncelli – CAMPIONATO Prima Categoria Girone G. per violazione dell'Art. 1, comma I, CGS anche in relazione agli Artt. 10, comma VI, 22, commi III e VIII CGS, per aver impiegato il calciatore Alessandro Sandrini nella stagione sportiva 2011/2012 in due gare nonostante fosse squalificato.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL
preso atto che i deferiti ed il rappresentante della Procura hanno chiesto ai sensi dell'Art. 23 del CGS di applicare le seguenti sanzioni:
a DE MICHELI Pierluigi 40 giorni di inibizione;
a SANDRINI Alessandro 1 giornata di squalifica;
alla ASD LEONCELLI un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Prima Categoria nella stagione 2012/2013 ed Euro 350,00 di ammenda
Osserva
Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti
applica
a DE MICHELI Pierluigi 40 giorni di inibizione;
a SANDRINI Alessandro 1 giornata di squalifica;
alla ASD LEONCELLI un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di Prima Categoria nella stagione 2012/2013 ed Euro 350,00 di ammenda
Manda la Segreteria del CRL di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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