COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A.C. MAGENTA Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 02-12-2012 tra Solbiasommese /Magenta C.U. n. 33 del CRL datato 06-12-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società A.C. MAGENTA Camp. Eccellenza Gir. A Gara del 02-12-2012 tra Solbiasommese /Magenta C.U. n. 33 del CRL datato 06-12-2012 La società A.C. MAGENTA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore MANTICE Luca per tre giornate, l’allenatore POLIZZOTTO Alessandro sino al 30.01.2013 ed inibito il dirigente MACCAZZOLA Giovanni sino al 02.01.2013, chiedendo una riduzione della squalifica del calciatore e dell’allenatore, nonché dell’inibizione comminata al dirigente in quanto eccessive rispetto ai fatti accaduti. Questa Commissione, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva: dal referto arbitrale emerge in modo chiaro e preciso come il calciatore MANTICE Luca abbia colpito con uno schiaffo a mano aperta il volto del portiere della squadra avversaria, insultando altresì. Tale comportamento viola lo specifico disposto normativo previsto dall’art. 19 comma 4 lettera B del CGS. In relazione ai comportamenti tenuti sia dall’allenatore POLIZZOTTO Alessandro che dal dirigente MACCAZZOLA Giovanni - il primo per aver insultato e preso a schiaffi alcuni calciatori della squadra avversaria e il secondo per aver tenuto un comportamento maleducato ed offensivo nei confronti dell’arbitro – questa commissione, anche sulla base dei parametri generalmente utilizzati, ritiene congrue le sanzioni inflitte dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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