COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VALERA FRATTA Camp. 2° Categoria Gir. O gara del 02-12-2012 tra Valera Fratta / Nuova Gloria C.U. n. 21 della delegazione di Lodi datato 06-12-2012.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20.12.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società VALERA FRATTA Camp. 2° Categoria Gir. O gara del 02-12-2012 tra Valera Fratta / Nuova Gloria C.U. n. 21 della delegazione di Lodi datato 06-12-2012. La società VALERA FRATTA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DORNETTI Valerio per tre giornate, sostenendo che nessuna bestemmia fosse stata proferita, avendo l’arbitro mal interpretato una espressione dialettale. Inoltre, la società sostiene come la successiva perdita di tempo dopo l’espulsione fosse stata dettata dalla circostanza imputabile alla mancata risposta in merito al perché dell’espulsione stessa da parte dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro nel proprio rapporto afferma chiaramente che il calciatore DORNETTI Valerio proferiva una bestemmia e, benché invitato più volte ad uscire dal campo, ritardava senza motivazione alcuna l’uscita, continuando a protestare anche dopo l’abbandono dal campo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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